Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/24: Ordinanza sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi (Ordinanza sugli atterragi esterni, OAEs) · 28 pagine
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Le autorizzazioni edilizie nel quadro della presente ordinanza toccano gli ambiti di competenze di ARE, UFAM e UFAC. Pertanto ciò li legittima a ricorrere al Tribunale federale in materia di diritto pubblico. Questi Uffici possono fare richiesta di partecipazione ai procedimenti già dinanzi alle autorità inferiori (cfr. articolo 111 capoverso 2 LTF). Affinché possano esercitare questo diritto, tali Uffici devono poter ricevere notifica delle decisioni prese dalle autorità cantonali. In questo ambito trova pertanto applicazione l’articolo 112 capoverso 4 LTF e si stabilisce un obbligo di notifica.
Sezione 2: Prescrizioni ambientali
La Sezione 2 disciplina in che modo tutelare uomo e natura, in particolare la fauna, dai disturbi recati dagli atterraggi esterni.
Scopo dell’articolo 23 è proteggere in particolare zone protette di importanza nazionale dai disturbi e dagli effetti negativi dovuti agli atteraggi esterni.
Articolo 22 Precauzioni
Affinché sia rispettato il principio della prevenzione di cui agli articoli 1 e 11 LPAmb, è essenziale ridurre i disturbi allo stretto necessario. Tuttavia, un certo grado di inconvenienti è inevitabile, in quanto all’interesse per la prevenzione di disturbi eccessivi si contrappone quello per gli atterraggi esterni.
Articolo 23 Restrizioni nelle zone protette
Quest’articolo tratta un punto fondamentale dell’OAEs. Esso fissa infatti notevoli restrizioni mai esistite finora. Per far fronte alle esigenze della prassi, l’articolo 32 prevede per i voli a scopo di lavoro determinate possibilità di deroga al divieto totale.
Capoversi 1 e 2:
Il capoverso 1 comprende le zone protette d’importanza nazionale nelle quali, per evitare disturbi, vige un divieto generale di decollo e d’atterraggio. Una deroga a questo divieto generale è ürevista dal capoverso 2, che ammette dal 1° agosto a 31 ottobre decolli e atterraggi senza autorizzazione per voli a scopo di lavoro nelle bandite federali. Le bandite federali sono di norma superfici estese che si trovano in tutte nelle regioni di montagna, ragione per la quale esiste automaticamente un certo bisogno per questo tipo di voli (trasporto di legna, ripari antivalanghe). Si può partire dal principio che la maggior parte di questi lavori possa essere svolta tra il 1° agosto e il 31 ottobre, periodo durante il quale il disturbo per la selvaggina può ritenersi più limitato rispetto al periodo invernale o a quello dell’allevamento dei piccoli in primavera ed estate. In particolare, le restrizioni nelle bandite federali, che rappresentano comunque il 3,5 per cento del territorio svizzero (valore in proporzione maggiore nelle zone di montagna) penalizzano fortemente le imprese di elicotteri. I voli di istruzione per atterraggi esterni nelle regioni di montagna sono quelli più penalizzati. Quale misura di compensazione, è necessario procedere rapidamente alla designazione delle zone adibite ai voli di istruzione, in base all’articolo 37 capoverso 2 dell’ordinanza.
Capoverso 3:
Il capoverso 3 prevede che il DATEC ordini restrizioni al decollo e all’atterraggio in altre zone protette particolarmente sensibili, dopo aver sentito le cerchie interessate (soprattutto imprese, Cantoni e organizzazioni per la protezione dell’ambiente). Si può trattare in particolare di prati e pascoli secchi, di biotopi per anfibi d’importanza nazionale, di paludi d’importanza regionale o di zone di riposo per la selvaggina.
Per quanto concerne le zone palustri di particolare bellezza e d’importanza nazionale,
l’OAEs non prevede nessun divieto totale. La Confederazione intende tuttavia verificare, in