Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/24: Ordinanza sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi (Ordinanza sugli atterragi esterni, OAEs) · 28 pagine
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Lo scarico di materiale in una torbiera alta d’importanza nazionale è di norma contrario all’obiettivo di protezione e, pertanto, in base alla protezione assoluta di cui gode questo tipo di biotopo, non può dar luogo al rilascio di un’autorizzazione. Affinché sia preservata la protezione degli animali selvatici dalle molestie, il servizio cantonale competente esige, di norma, che i lavori vengano eseguiti in un determinato periodo, ad esempio al di fuori del periodo di accoppiamento, oppure che la traiettoria di avvicinamento venga adeguata. Simili condizioni poste dal Cantone confluiscono nell’autorizzazione che l’UFAC rilascia secondo il capoverso 3. I principi, come ad esempio quelli relativi alla procedura di ponderazione degli interessi e quelli relativi a un’eventuale consultazione degli Uffici, sono regolamentati, indipendentemente dalla presente ordinanza, dagli Uffici federale competenti (UFAC, UFAM e ARE), in conformità all’articolo 62a capoverso 4 della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA; RS 172.010). Questi principi fungono da criteri di riferimento in caso di valutazione delle domande di deroga.
Articolo 33 Atterraggi esterni in zone residenziali
Capoverso 1
Questo articolo assicura che l’autorità cantonale competente (nella maggior parte dei casi l’autorità comunale) sia informata delle attività di volo che interessano il suo territorio e conferisce alla stessa la possibilità di influire adeguatamente sulle attività di volo. Questo modo di procedere è opportuno se si considera che le domande o i ricorsi concernenti gli atterraggi esterni sono spesso indirizzati per prima al Comune di riferimento. Le attività di volo intense, di norma pianificate con anticipo, devono essere comunicate al più presto. Il programma dei voli deve essere inviato almeno una settimana prima dell’operazione di volo prevista, se possibile ancora prima. In caso di attività di volo limitata a pochi atterraggi esterni, l’autorità competente deve essere informata due giorni lavorativi prima.
Capoverso 2
Le prescrizioni possono essere emanate dall’autorità cantonale competente (nella maggior parte dei casi l’autorità comunale) sotto forma di regolamento oppure caso per caso. In particolare sono possibili le seguenti forme di prescrizioni:
– definizione di finestre orarie più rigide;
– limitazione del numero di rotazioni;
– limitazione a determinati tipi di aeromobili a basse emissioni foniche;
– osservanza di determinate traiettorie di avvicinamento, decollo e sorvolo;
– prescrizioni concernenti la protezione dell’area d’atterraggio esterna;
– prescrizioni concernenti il rifornimento sull’area d’atterraggio esterna;
– prescrizioni concernenti lo stazionamento degli aeromobili.
Sulla base di questo articolo non è possibile respingere in modo assoluto gli atterraggi esterni. Rispetto alla prassi in vigore, l’OAEs ridimensiona la competenza dei Comuni. In passato certi Comuni hanno adottato prescrizioni contrarie alla LNA, ad esempio hanno escluso delle imprese di trasporto aereo e hanno imposto traiettorie di volo insensate, dubbie sul piano della sicurezza. Il margine d’azione dei Comuni viene pertanto ristretto, ma resta complessivamente sufficiente.
Capitolo 3: Voli non commerciali
Rispetto ad altre categorie di voli, i voli non commerciali (nel linguaggio comune spesso chiamati voli privati) rivestono un interesse pubblico decisamente più modesto. Pertanto è in questa categoria che si registrano le maggiori restrizioni.