Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/24: Ordinanza sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi (Ordinanza sugli atterragi esterni, OAEs) · 28 pagine
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1 Principi dell’avamprogetto
Premessa
Regolamentazione attuale
Di norma, gli aeromobili effettuano i decolli e gli atterraggi negli aerodromi. I cosiddetti atterraggi esterni avvengono invece al di fuori degli aerodromi, quasi sempre mediante elicotteri. Gli atterraggi esterni sono disciplinati dall’articolo 8 della legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0), dagli articoli 85-91 dell’ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA; RS 748.01) e in particolare dagli articoli 50- 58 dell’ordinanza del 23 novembre 1994 sull’infrastruttura aeronautica (OSIA; RS 748.131.1). La prassi basata su queste disposizioni legislative consiste in un’autorizzazione generale per atterraggi esterni rilasciata, di norma, per un anno dall’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) e che deve essere rinnovata. Per oltre il 90 per cento dei casi, queste autorizzazioni riguardano elicotteri.
Il sistema del rinnovo annuale, dietro pagamento di emolumenti, delle autorizzazioni per atterraggi esterni è attualmente considerato superato tanto dai titolari quanto dalle autorità di sorveglianza, poiché in pratica ogni anno sono rilasciate circa 480 autorizzazioni annuali senza esame materiale, rilascio che comporta un inutile onere amministrativo. Inoltre le autorizzazioni non adempiono in misura sufficiente i requisiti del diritto ambientale e della pianificazione del territorio. In particolare, non è imposta alcuna restrizione nelle zone protette di importanza nazionale. Dal punto di vista pianificatorio, mancano le condizioni che regolano l’intensità dell’utilizzazione e l’ammissibilità di costruzioni sulle aree d’atterraggio esterne. Una migliore integrazione degli aspetti legati all’ambiente e alla pianificazione del territorio consente di abbandonare la prassi delle autorizzazioni finora in vigore e stabilire una regolamentazione generale mediante una nuova ordinanza.
Nuova regolamentazione
Il sistema delle autorizzazioni attualmente in vigore in Svizzera è una prassi liberale se comparata a quella dei Paesi vicini. I principi alla base di tale prassi saranno mantenuti. Tuttavia, malgrado il fatto che l’integrazione degli aspetti legati all’ambiente e alla pianificazione del territorio comporti nuove restrizioni, anche dopo l’entrata in vigore dell’ordinanza sugli atterraggi esterni (OAEs), la Svizzera continuerà ad avere una regolamentazione liberale rispetto ai Paesi vicini. L’obiettivo è un’ordinanza che costituisca un quadro normativo moderno, per tenere conto in maniera oggettiva delle esigenze dell’aviazione, dell’ambiente e della pianificazione del territorio, armonizzandole tra loro e disciplinandole in modo adeguato. Il nuovo testo intende rispettare gli obiettivi della Confederazione in materia di sviluppo sostenibile e mette sullo stesso piano economia, ambiente e società. Essa accoglie pertanto anche le esigenze legittime del settore aeronautico e non conduce in tutti i casi a un inasprimento della prassi attuale. Nell’elaborare la nuova ordinanza, il legislatore ha tenuto conto del ruolo relativamente importante delle imprese commerciali di elicotteri in Svizzera. L’aviazione commerciale viene favorita rispetto a quella non commerciale. Infine, l’ordinanza vuole essere un insieme di norme facilmente comprensibili e di facile applicazione per i suoi utenti che comprendono, oltre al settore interessato, anche le associazioni di tutela e gli enti pubblici.
Oggetto e struttura dell’ordinanza
L’ordinanza poggia sull’articolo 8 LNA, i cui capoversi 1, 2 e 7 vengono adeguati a seguito della revisione 1 della LNA (cfr. Foglio federale n. 27 del 7 luglio 2009, pag. 4331) e costituiscono la base dell’ OAEs. La nuova normativa entrerà in vigore presumibilmente il 1° febbraio 2011.