Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/24: Ordinanza sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi (Ordinanza sugli atterragi esterni, OAEs) · 28 pagine

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collaborazione con i Cantoni, tutte le zone palustri elencate nell’Inventario federale delle zone palustri di particolare bellezza e d’importanza nazionale e i relativi obiettivi di protezione, dato che, vista la forte protezione di cui godono, in queste zone sono ammesse solo utilizzazioni compatibili con detti obiettivi. In molte di queste zone palustri si persegue, tra l’altro, l’obiettivo di mantenere la loro fauna spesso particolarmente sensibile, soprattutto gli uccelli (vedi allegato 2 dell’ordinanza sulle zone palustri [RS 451.35]). Sulla base di questa verifica specifica, il DATEC dispone restrizioni ai decolli e agli atterraggi o ad intere zone palustri o parti di esse, che inserisce nella carta degli ostacoli alla navigazione aerea. Se da ciò dovesse emergere che più della metà delle zone palustri necessita una protezione specifica, il Consiglio federale, nell’ambito di una successiva revisione di ordinanza, inserirà tali zone nell’elenco di cui al capoverso 1 come ulteriore categoria di zone protette. In virtù dell’articolo 34 lettera i, gli atterraggi esterni a scopo non commerciale sono vietati senza eccezioni in tutte le zone palustri. In queste zone sono parimenti vietate le aree d’atterraggio esterne soggette ad autorizzazione. Questo principio esiste già nella Costituzione federale, il cui articolo 78 capoverso 5 sancisce che nelle zone palustri non si possono costruire impianti né procedere a modifiche del suolo.

Capoverso 4:

Il capoverso 4 riprende il disciplinamento dell’articolo 53 capoverso 2 OSIA da abrogare,

secondo il quale il DATEC può prescrivere nelle zone protette di cui ai capoversi 1 e 3 restrizioni di sorvolo per determinate categorie di aeromobili. Queste restrizioni valgono tuttavia soltanto per i voli legati ad atterraggi esterni. L’OAEs non si applica ad altri tipi di voli (voli di crociera, voli di transito e voli di diporto).

Capoverso 5:

Tutte le restrizioni di cui ai capoversi 1-4 sono pubblicate come raccomandazioni o divieti nella carta degli ostacoli alla navigazione aerea. Grazie alle misure già prese, le zone protette elencate al capoverso 1 sono per quanto possibile protette dagli altri tipi di voli menzionati nelle spiegazioni relative al capoverso 4 summenzionato. A questo scopo i diversi oggetti da proteggere sono illustrati nelle carte degli ostacoli alla navigazione aerea civili, aggiornate nell’estate 2010. L’elenco comprende anche raccomandazioni relative a restrizioni di sorvolo, come quote minime di volo o divieti di decollo e d’atterraggio (procedimento analogo al capoverso 5). Ciò permette di evitare che, a seconda delle stagioni, riserve di uccelli acquatici e migratori particolarmente sensibili subiscano i disturbi generati dalle rotte di decollo e d’atterraggio e da quote di volo basse.

Capitolo 5: Aeromobili senza motore

Articolo 24 Disposizioni applicabili

Numerosi articoli dell’OAEs non sono pertinenti oppure non si applicano agli aeromobili senza motore, vale a dire ai palloni, ai paracaduti, agli alianti da pendio e agli alianti. Ciò dipende in particolare dal fatto che questi aeromobili, in parte, non sono in grado di decollare autonomamente, hanno un raggio d’azione limitato oppure sono a manovrabilità ridotta.

Articolo 25 Atterraggi esterni per motivi di sicurezza

Per motivi di sicurezza, gli aeromobili senza motore devono essere in grado di poter atterrare ovunque. Un atterraggio esterno per motivi di sicurezza non è un atterraggio forzato, bensì un atterraggio controllato che consente di evitare un’emergenza imminente individuata per tempo. Ad esempio, è il caso degli atterraggi esterni effettuati dagli alianti, quando a seguito di una notevole perdita di quota, non possono più raggiungere un aerodromo oppure soltanto andando incontro a un rischio molto elevato. In una situazione del genere, il pilota è esposto a una sollecitazione talmente grande che il rispetto dei vincoli connessi alle zone protette, ad esempio, non può che passare in secondo piano.