Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/24: Ordinanza sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi (Ordinanza sugli atterragi esterni, OAEs) · 28 pagine

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Articolo 34

– lettera a: la limitazione degli atterraggi esterni a zone situate a meno di 1100 m di altitu-

dine deriva dall’articolo 54 OSIA. Le zone situate a più di 1100 m di altitudine sono più sensibili e devono poter beneficiare di una maggiore protezione. I voli non commerciali non sono pertanto ammessi;

– lettera b: a protezione della popolazione da rumori molesti e per motivi di sicurezza;

– lettera c: a protezione della popolazione da rumori molesti (analogamente al divieto di

circolazione per i mezzi pesanti la domenica e nei giorni festivi);

– lettera d: a protezione della popolazione e delle persone in cerca di riposo anche al di

fuori delle zone residenziali da rumori molesti durante una finestra oraria sensibile, a scopo preventivo;

– lettera e: a protezione della popolazione da rumori molesti durante il riposo notturno;

– lettera f: per motivi di sicurezza;

– lettera g: a protezione dei presenti da rumori molesti e per motivi di sicurezza;

– lettera h: evitare che sulla medesima area avvengano, con regolarità, degli atterraggi che

non hanno alcun interesse pubblico (evitando così le relative emissioni foniche);

– lettera i: a protezione del paesaggio sensibile. Il divieto totale di atterraggi esterni nelle

zone palustri di particolare bellezza e di importanza nazionale, tenuto conto della ponderazione degli interessi, è ammesso solo per voli non commerciali.

Capitolo 4: Categorie speciali

Sezione 1: Voli d’istruzione

Articolo 35 Definizione e campo d‘applicazione

L’articolo 35 definisce il concetto di volo d’istruzione. Al riguardo, occorre tenere presente le seguenti precisazioni:

– ai sensi dell’OAEs non sono voli d’istruzione i voli d’allenamento e di esercizio effettuati

nell’ambito della proroga di una licenza, dell’acquisizione di conoscenze relative a un nuovo velivolo o strumento di bordo o altri voli effettuati in assenza di una persona abilitata all’istruzione.

– per «persona abilitata all’istruzione» si intende sia l’istruttore di volo che l’istruttore per le

operazioni di carico e scarico di carichi esterni.

– i voli sotto la vigilanza di una persona abilitata all’istruzione comprendono i voli di allievi

piloti (da soli ai comandi) effettuati in base alle istruzioni scritte o orali della persona abilitata all’istruzione.

– «in presenza di una persona abilitata all’istruzione» indica che questa persona si trova a

bordo dell’aeromobile oppure che segue l’allievo pilota direttamente dal suolo all’interno dell’area d’atterraggio esterna.

Articolo 36 Restrizioni

Per motivi legati alla lotta contro il rumore e agli aspetti di sicurezza, gli atterraggi esterni nell’ambito di voli d’istruzione sono sottoposti a restrizioni temporali e geografiche:

– lettera a: la limitazione degli atterraggi esterni nell’ambito di voli d’istruzione a zone

situate a meno di 2000 m di altitudine deriva dall’articolo 55 capoverso 1 OSIA. Questa disposizione apporta la necessaria flessibilità per istruire i piloti alle diverse altitudini (limite superiore 2000 m anziché 1100 m di altitudine) e condizioni di atterraggio. Limitando i voli d’istruzione soltanto alle aree d’atterraggio in montagna verrebbe meno la varietà, fondamentale per un allenamento efficace;

– lettera b: a protezione della popolazione da rumori molesti e per motivi di sicurezza;

– lettera c: a protezione della popolazione da rumori molesti (analogamente al divieto di

circolazione per i mezzi pesanti la domenica e nei giorni festivi);