Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/24: Ordinanza sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi (Ordinanza sugli atterragi esterni, OAEs) · 28 pagine
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– lettera a: la limitazione degli atterraggi esterni a zone situate a meno di 1100 m di altitu-
dine deriva dall’articolo 54 OSIA. Le zone situate a più di 1100 m di altitudine sono più sensibili e devono poter beneficiare di una maggiore protezione;
– lettera b: a protezione della popolazione da rumori molesti e per motivi di sicurezza;
– lettera c: a protezione della popolazione da rumori molesti durante il riposo notturno;
– lettera d: a protezione della popolazione e cioè delle persone in cerca di riposo anche al
di fuori delle zone residenziali da rumori molesti durante una finestra oraria sensibile, a scopo preventivo;
– lettera e: per motivi di sicurezza;
– lettera f: a protezione dei presenti da rumori molesti e per motivi di sicurezza;
– lettera g: a protezione del paesaggio sensibile dal punto di vista ecologico.
Capoversi 2 e 3:
In certi casi, la pausa meridiana, prevista nel capoverso 1 lettera d dalle 12:15 alle 13:15, limita in modo eccessivo i voli turistici, in particolare le attività di volo legate all’elisci che vengono svolte solitamente in uno spazio temporale che va dalle ore del mattino fino al più tardi alle prime del pomeriggio (condizioni della neve). Durante la pausa meridiana, anche con la nuova regolamentazione sarà possibile far scendere gli sciatori sulle aree
d’atterraggio in montagna, non sarà possibile invece far salire gli sciatori sulle aeree
d’atterraggio esterne situate a meno di 1100 m di altitudine. Questa situazione potrebbe comportare lunghi voli in partenza dagli eliporti, il che sarebbe irragionevole dal punto di vista economico ed ecologico. Per attenuare questa situazione, l’UFAC può definire al massimo 20 aree d’atterraggio esterne sulle quali non si applica il divieto di volo in pausa meridiana. Al riguardo, l’Ufficio stabilisce i criteri e pubblica le aree d’atterraggio esterne designate nel Foglio federale.
Articolo 30 Autorizzazioni eccezionali per atterraggi esterni a più di 1100 m di altitu-
dine
Capoversi 1 e 2
Le deroghe in caso di trasporti di persone a scopo turistico o sportivo sono sottoposte a vincoli molto rigidi. Le restrizioni si basano in ampia misura sulla lunga prassi del DATEC. In rari casi (in particolare secondo il capoverso 3 lettera c), può essere concessa una deroga per un periodo superiore ai tre giorni. L’UFAC comunica la sua prassi all’UFAM e all’ARE.
Capoverso 3
Lettera a:
Il criterio determinante non è il numero e neppure la provenienza dei partecipanti, bensì la dimensione della manifestazione sportiva e in particolar modo la sua importanza. La disposizione si riferisce alle manifestazioni sportive d’interesse pubblico d’importanza nazionale (ad esempio la Maratona della Jungfrau) o d’importanza internazionale (ad esempio la discesa del Lauberhorn). L’OAEs modifica la prassi in vigore, eccessivamente restrittiva, e pone sullo stesso piano di trattamento gli eventi nazionali e quelli internazionali. In linea di principio, la prassi deve rimanere restrittiva. Il numero di autorizzazioni rilasciate ogni anno non dovrà di norma essere superiore a dieci.
Lettera b:
Nella maggior parte dei casi si tratta di benedizioni alpine tradizionali in località isolate. Il trasporto riguarda ecclesiastici oppure persone in precarie condizioni di salute. La lettera b corrisponde per intero alla regolamentazione attuale del DATEC.
Lettera c:
In particolare, in caso di guasti a importanti impianti turistici destinati al trasporto di persone, è opportuno ricorrere agli elicotteri per tamponare la situazione di disagio. A titolo d’esempio si può citare il guasto tecnico alla funivia Mürren–Birg (ferrovia dello Schilthorn) nel 2004. In quell’occasione, gli sciatori erano stati trasportati con gli elicotteri nella zona sciistica altri-