Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/24: Ordinanza sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi (Ordinanza sugli atterragi esterni, OAEs) · 28 pagine
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cabile da un punto di vista politico e tantomeno vi è un interesse pubblico tale da giustificarlo. Pertanto tali categorie di aeromobili continuano a sottostare all’obbligo di autorizzazione.
Lettera d:
Per motivi di sicurezza dell’aviazione, è necessario garantire che i piloti abbiano una formazione adeguata per compiere atterraggi esterni su terreni difficili dal punto di vista topografico e conoscano la relativa legislazione e le pubblicazioni in materia. Se un pilota straniero noleggia un aeromobile immatricolato in Svizzera per compiere atterraggi esterni, si parte dal principio che il noleggiatore faccia tutto il necessario per mettere il pilota al corrente delle particolari condizioni vigenti in Svizzera. Se si impiegano aeromobili che non hanno un legame diretto con un’impresa svizzera, l’UFAC deve poter verificare se il pilota soddisfa i requisiti di base prima di rilasciare l’autorizzazione per compiere gli atterraggi esterni.
L’obbligo di autorizzazione permette di impedire o quantomeno limitare fortemente il turismo proveniente dai Paesi vicini, dove vigono prescrizioni più restrittive. Infine, l’UFAC ha la possibilità di tenere un controllo degli atterraggi esterni compiuti con aeromobili esteri.
Articolo 8 Condizioni di rilascio delle autorizzazioni per determinate categorie di ae-
romobili
Il diritto ad un’autorizzazione presuppone l’adempimento delle condizioni stabilite dall’UFAC.
Capoverso 1:
Le condizioni di cui alle lettere a, b e c devono essere soddisfatte contemporaneamente,
affinché possa essere rilasciata un’autorizzazione per un aeroplano, un eliplano o un dirigibile.
Capoverso 2:
Le condizioni di cui alle lettere a e b devono essere soddisfatte contemporaneamente, affinché possa essere rilasciata un’autorizzazione per un elicottero immatricolato all’estero.
Capoverso 3:
Le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a-c, nonché quelle di cui al capoverso 2 lettere a e b, devono essere soddisfatte in caso di atterraggi esterni di un aeroplano, eliplano o dirigibile immatricolato all’estero.
Articolo 9 Atterraggi esterni su distese d’acqua pubbliche
L’articolo 23 (Restrizioni nelle zone protette) si applica in ogni caso anche per gli atterraggi esterni di cui all’articolo 9. Se sorgono problemi di attuazione in relazione all’articolo 9,
l’UFAC, l’UFAM e l’ARE devono trovare una soluzione e definire una prassi.
Capoverso 2:
In linea di principio, l’autorizzazione di atterraggi esterni su distese d’acqua pubbliche deve essere restrittiva, come ben indicano le condizioni da adempiere contemporaneamente di cui alle lettere a-d. L’espressione “altri interessi pubblici” della lettera b indica interessi di tutela ambientale, come ad esempio la protezione dalle emissioni di rumore o il mantenimento dei servizi della navigazione di linea.
Capoverso 3:
Gli atterraggi esterni su distese d’acqua pubbliche che servono alla formazione o al perfezionamento degli addetti alle operazioni di salvataggio e di lotta antincendio trovano il consenso dell’opinione pubblica e non vengono messi in discussione. In questi casi è sufficiente
l’autorizzazione dell’autorità cantonale, che deve garantire il rispetto delle norme in materia di protezione delle acque e di pesca, nonché la tutela di altri interessi pubblici.
L’autorizzazione può essere rilasciata per singoli casi o per una durata limitata e di norma si riferisce ad una località determinata. Non vi è l’obbligo di informare l’UFAC.