Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/24: Ordinanza sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi (Ordinanza sugli atterragi esterni, OAEs) · 28 pagine
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loro, situati a una distanza massima di 30 metri l’uno dall’altro, secondo i criteri di delimitazione delle zone di casali in virtù dell’articolo 33 OPT.
Titolo secondo: Disposizioni comuni per tutti i tipi di voli
Capitolo 1: Ammissibilità
Articolo 3: Principio
In linea di principio gli atterraggi esterni sono ammessi. In determinati casi l’OAEs prevede tuttavia restrizioni e l’obbligo di autorizzazione.
Articolo 4: Diritto privato
Per effettuare un atterraggio esterno non è necessario il consenso del proprietario del fondo, tuttavia sono fatte salve tutte le disposizioni del diritto privato. In relazione ad un atterraggio esterno sono applicabili i rimedi giuridici del possessore del fondo, previste in caso di turbative del possesso (art. 928 CC). Vi è anche la possibilità di ottenere un divieto da parte del giudice (art. 258 CPC). Tuttavia, nella pratica, un atterraggio esterno viene effettuato prima ancora che un pilota venga a conoscenza del divieto. Pertanto, in futuro, egli eviterà il terreno. La disposizione analoga contenuta nell’OSIA non ha posto finora problemi a livello pratico.
Articolo 5: Divieto di atterraggi esterni sul luogo dell’infortunio
Per facilitare la libertà di movimento dei soccorritori e per garantire la sicurezza dello spazio aereo, l’articolo permette di tenere dal luogo dell’infortunio lontano curiosi e operatori dei media. Esso non si applica tuttavia ai voli di soccorso di cui all’articolo 38.
Articolo 6: Rimedi giuridici dell’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC)
A differenza dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), in virtù della LPN, e dell’Ufficio federale della pianificazione del territorio (ARE), in virtù della LPT, l’UFAC non ha la competenza di adottare i rimedi giuridici secondo il diritto federale o cantonale. L’OAEs conferisce
all’UFAC questa competenza, che crea la possibilità di ricorrere contro decisioni controverse delle autorità cantonali. Questa competenza riguarda esclusivamente le disposizioni
dell’OAEs e si fonda sulla legge sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110) menzionata nell’ingresso.
Capitolo 2: Autorizzazioni
Articolo 7 Obbligo di autorizzazione per determinate categorie di aeromobili
Sono soggetti all’obbligo di autorizzazione gli atterraggi esterni di aeroplani, eliplani, dirigibili e aeromobili immatricolati all’estero, a meno che non siano impiegati da un’impresa con sede o stabile organizzazione in Svizzera.
Lettere a, b e c:
In virtù dell’articolo 8 capoverso 1 LNA, gli aeromobili possono prendere il volo o atterrare soltanto su aerodromi, con riserva di alcune eccezioni. Questo principio non viene alterato dalla nuova ordinanza, che disciplina le eccezioni all’articolo 8 capoverso 1. La maggior parte di esse riguarda gli elicotteri, che si prestano agli atterraggi esterni e spesso si rendono necessari ai fini di un determinato intervento. Viste le loro caratteristiche di volo, gli aerplani a motore, gli eliplani e i dirigibili hanno esigenze più elevate in relazione alle condizioni delle aree d’atterraggio esterne. Va aggiunto che un aumento degli atterraggi esterni non è auspi-