Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/24: Ordinanza sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi (Ordinanza sugli atterragi esterni, OAEs) · 28 pagine
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Le disposizioni dell’OSIA relative agli atterraggi esterni (titolo quarto) sono abrogate. Rimangono in vigore soltanto gli articoli 54 (designazione di aree d’atterraggio in montagna) e 56 capoverso 2 (operazioni di soccorso). La regolamentazione delle aree d’atterraggio in montagna non viene ripresa dall’OAEs. Anche se tali aree non devono essere considerate impianti d’aerodromo nel vero senso del termine, la loro designazione a livello geografico conferisce loro un carattere simile a quello di un aerodromo. Inoltre le aree d’atterraggio in montagna vengono attualmente sottoposte a un esame approfondito nell’ambito di una procedura propria (procedura di coordinamento in base al Piano settoriale dell’infrastruttura aeronautica PSIA). Il disciplinamento degli atterraggi esterni finalizzati a operazioni di soccorso rimane per il momento invariato nell’OSIA. Probabilmente in futuro saranno necessari degli adeguamenti, poiché gli atterraggi esterni secondo le regole IFR (regole del volo strumentale) saranno tecnicamente possibili. Tali atterraggi esterni IFR richiedono importanti adeguamenti dell’infrastruttura (ad esempio le aree d’atterraggio d’ospedale), in particolare per quanto concerne l’eliminazione di ostacoli. In questo ambito vi sono ancora molte questioni da risolvere, compito che richiederà molto tempo. Solo alla fine di questo processo si potrà stabilire se gli atterraggi esterni per operazioni di soccorso dovranno continuare ad essere disciplinati dall’OSIA o se invece dovranno essere ripresi nell’OAEs.
Le novità più importanti dell’OAEs sono le seguenti:
– In linea di principio non è più necessaria un’autorizzazione specifica per lo svolgimento
di atterraggi esterni. Le condizioni da adempiere in vista dell’ottenimento
dell’autorizzazione sono disciplinate nella regolamentazione generale dell’OAEs.
– D’ora in poi sulle aree d’atterraggio esterne possono essere realizzati impianti e costru-
zioni minori, purché sia stata rilasciata un’autorizzazione cantonale. Inoltre le aree d’atterraggio utilizzate intensamente e regolarmente sottostanno all’obbligo di pianificare secondo l’articolo 2 della legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700).
– Si provvede alla tutela dell’uomo e dell’ambiente mediante misure di lotta contro il rumo-
re e restrizioni temporali e geografiche nelle zone sensibili. Le restrizioni sono applicate in particolare alle zone protette elencate negli inventari nazionali.
Struttura dell’ordinanza
Titolo primo: Oggetto, campo d’applicazione e definizioni
Il titolo primo indica l’oggetto e il campo d’applicazione dell’ordinanza e definisce i termini tecnici in essa contenuti.
Titolo secondo: Disposizioni comuni per tutti i tipi di voli
Capitolo 1: Ammissibilità
Il capitolo 1 definisce il principio dell’ammissibilità degli atterraggi esterni, il diritto privato fatto salvo, il divieto di atterraggi esterni sui luoghi di infortuni e i rimedi giuridici dell’UFAC.
Capitolo 2: Autorizzazioni
Il capitolo 2 concerne i casi di deroga soggetti all’obbligo di autorizzazione. Si tratta, da un lato, di casi in cui è possibile derogare alla regolamentazione o in cui si applicano norme più severe, dall’altro di atterraggi esterni di particolari categorie di aeromobili e di aeromobili stranieri.
Capitolo 3: Responsabilità per gli atterraggi esterni
Nel capitolo 3 è sancita la responsabilità del comandante in caso di atterraggi esterni.
Capitolo 4: Pianificazione del territorio e protezione dell’ambiente
Le disposizioni del capitolo 4 sono completamente nuove. Prescrizioni simili non esistevano infatti nella prassi delle autorizzazioni finora in vigore. Le disposizioni di tale capitolo costituiscono l’elemento centrale dell’ordinanza e integrano le esigenze della pianificazione del territorio e dell’ambiente nelle prescrizioni sugli atterraggi esterni. L’integrazione di queste disposizioni è molto importante e necessaria: essa permette, da una parte, di tenere conto