Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/24: Ordinanza sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi (Ordinanza sugli atterragi esterni, OAEs) · 28 pagine
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L’articolo 25 si applica anche agli alianti dotati di un motore ausiliario.
Articolo 26 Norme d’esercizio per alianti da pendio
La prassi relativa alle norme d’esercizio facoltative per determinate categorie di aeromobili di cui all’articolo 53 capoverso 1 OSIA (da abrogare) è lievemente modificata. A suo tempo, l’articolo 53 OSIA era stato redatto per disciplinare la problematica connessa agli alianti da pendio nei primi anni Novanta. Per questo, oggi, l’ordinanza sugli atterraggi esterni non menziona più «determinate categorie di aeromobili», bensì in modo specifico gli «alianti da pendio». Abbandona inoltre il riferimento alle norme d’esercizio facoltative. Se simili norme d’esercizio non possono essere elaborate in tempo utile, l’UFAC si riserva di adeguare l’OAEs e di introdurre regolamentazioni specifiche.
Principalmente, la nuova prassi fa sì che anche in futuro vengano individuate ubicazioni ottimali per le aree di decollo e di atterraggio nel rispetto della protezione dei biotopi.
Capitolo 6: Manifestazioni aeronautiche pubbliche
Articolo 27
Le manifestazioni aeronautiche a meno di 1100 m di altitudine sono disciplinate esclusivamente dalla ONA, che però non prevede regolamentazioni per manifestazioni aeronautiche che hanno luogo a più di 1100 m di altitudine. A seconda delle interpretazioni dell’ONA,
queste ultime potevano essere vietate in particolare fuori di un’area d’atterraggio in montagna. L’ordinanza intende fare chiarezza al riguardo, prevedendo rigide restrizioni per
l’autorizzazione di simili manifestazioni. Poiché l’OAEs regolamenta atterraggi a più di 1100 m di altitudine fuori delle aree d’atterraggio in montagna, era ovvio inserire una disposizione concernente le manifestazioni aeronautiche a più di 1100 m di altitudine. Questo aspetto è regolamentato all’articolo 11 capoverso 5.
Titolo terzo: Restrizioni per singole categorie di voli
Capitolo 1: Categorie
Articolo 28
L’articolo 28 ha lo scopo di migliorare la comprensione del testo. Elenca le diverse categorie di atterraggi esterni e ne rende così più chiara la struttura.
Capitolo 2: Voli commerciali
Sezione 1: Trasporti di persone a scopo turistico o sportivo
Articolo 29 Restrizioni
Capoverso 1:
Gli atterraggi esterni in caso di trasporti di persone a scopo turistico o sportivo sono fonte di controversie e presentano un interesse pubblico minore che non i voli d’istruzione o i voli a scopo di lavoro. Sono pertanto sottoposti a restrizioni più severe: