Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/32: Contratto normale di lavoro per il personale domestico (CNL personale domestico) · 26 pagine

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effettivamente. Una deroga al salario minimo si giustifica solo in presenza delle condizioni menzionate. In simili casi i salari minimi sono da intendersi come valori indicativi.

Il capoverso 2 stabilisce alcune prescrizioni formali per la deroga al salario minimo. Il salario convenuto deve fondarsi su un accordo scritto tra il datore di lavoro e il lavoratore facente riferimento alla capacità di rendimento limitata per l’attività da svolgere concretamente.

In caso di assunzione di un lavoratore che percepisce una rendita parziale è consigliabile consultare l’ufficio AI responsabile. Grazie alla sua conoscenza della situazione personale, e tramite l’applicazione di eventuali misure, questo potrebbe incoraggiare e sostenere l’inserimento del lavoratore.

Articolo 7 Salario in natura

Considerato che spesso i lavoratori domestici vivono e/o mangiano in comunione domestica con il datore di lavoro, è necessaria una regolamentazione delle deduzioni salariali per il vitto e l’alloggio. L’articolo 7 rimanda agli importi applicati nell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. Questi ammontano a 33 franchi al giorno o 990 franchi al mese (art. 11 OAVS).

Articolo 8 Applicabilità ai rapporti di lavoro esistenti

L’articolo 8 stabilisce espressamente che il CNL è applicabile anche ai rapporti di lavoro già esistenti al momento della sua entrata in vigore.

Articolo 9 Durata di validità

L’entrata in vigore del CNL per il personale domestico è prevista per il 1° gennaio 2011. Il CNL per il personale domestico è adottato per una durata di tre anni, fino al 31 dicembre 2013.

5 Procedura di adozione di un CNL con salari minimi vincolanti

Un CNL che introduce salari minimi vincolanti rappresenta un’eccezione al carattere fondamentalmente dispositivo della legislazione sui CNL. Quando si adotta un tale CNL si devono osservare le fasi procedurali riportate qui di seguito.

Secondo l’articolo 360b CO, le CT, a determinate condizioni, possono richiedere all’autorità competente che venga adottato un CNL. La competenza di stabilire un CNL esteso a più Cantoni spetta secondo l’articolo 359a CO al Consiglio federale.

Nel suo messaggio del 23 giugno 1999 concernente l’approvazione degli accordi settoriali tra la Svizzera e l’UE30, il Consiglio federale ha sottolineato che la CT elabora all’attenzione dell’autorità competente un progetto di CNL o almeno una proposta concreta riguardo all’importo dei salari minimi.

Per l’adozione di un CNL è prevista un’apposita procedura legislativa secondo cui il CNL, prima di essere adottato, deve essere pubblicato con adeguato anticipo per consentire eventuali prese di posizione. Le associazioni professionali o le associazioni di utilità pubblica interessate devono

30 FF 1999 5348 e 5359.