Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/32: Contratto normale di lavoro per il personale domestico (CNL personale domestico) · 26 pagine
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1.5 Decisione della CT della Confederazione concernente la presentazione al Consiglio federale di una richiesta di adozione di un CNL con salari minimi vincolanti
In base allo studio dell’OUE e agli altri studi condotti in questo ramo, la CT della Confederazione è giunta alla conclusione che, in seguito all’allentamento delle disposizioni in materia di immigrazione, i salari offerti nell’economia domestica sono spesso nettamente inferiori a quelli usuali per il ramo. Il 21 novembre 2008 ha pertanto deciso di chiedere al Consiglio federale di adottare un CNL che preveda salari minimi. Mediante l’introduzione di salari minimi vincolanti, essa intende contrastare l’offerta di salari inferiori a quelli usuali e impedire che l’estensione della libera circolazione delle persone a Paesi in cui vigono tuttora salari molto bassi provochi un aumento delle persone assunte in Svizzera per prestare servizi di economia domestica a salari molto inferiori a quelli usuali per il luogo e il ramo. Inoltre, nel ramo dell’economia domestica non esistono organizzazioni di interlocutori sociali che possano intervenire in situazioni critiche. Fatte queste considerazioni, la CT della Confederazione ritiene che i presupposti per l’adozione di un CNL con salari minimi vincolanti siano adempiuti.
L’articolo 12 dell’ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera8 prevede che la CT della Confederazione può valersi dei servizi di periti e può creare gruppi o sottocommissioni incaricati di esaminare questioni particolari. Per l’elaborazione del progetto di CNL, la CT della Confederazione ha pertanto istituito sotto la direzione della SECO un gruppo di periti composto da rappresentanti degli interlocutori sociali e dei Cantoni.
Il gruppo di periti è stato incaricato in particolare di formulare delle proposte di salari minimi, di definire il campo d’applicazione e di chiarire diverse altre questioni.
2 Condizioni per l’adozione di un CNL con salari minimi vincolanti
2.1 Condizioni generali secondo l’articolo 360a CO
Un CNL che prevede salari minimi vincolanti può essere adottato solo a determinate condizioni; in particolare, se all’interno di un ramo o di una professione vengono ripetutamente e
abusivamente offerti salari inferiori a quelli usuali per il luogo, la professione o il ramo.
Affinché questa condizione sia adempiuta, è necessario che le differenze tra i singoli salari siano evidenti. In linea di massima un singolo caso isolato non è sufficiente per poter chiedere l’adozione di un CNL.
Se in caso di offerte ripetute e abusive di salari inferiori a quelli usuali vi è un rischio reale che la prassi salariale abusiva si diffonda nel mercato rilevante, si dovrà emanare una regolamentazione imperativa in materia di salari.
Il capoverso 2 dell’articolo 360a CO stabilisce inoltre che i salari minimi non possono pregiudicare gli interessi generali né gli interessi legittimi di altri rami o di altre cerchie della popolazione.
8 Ordinanza del 21 maggio 2003 sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist); RS 823.201.