Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/32: Contratto normale di lavoro per il personale domestico (CNL personale domestico) · 26 pagine
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sensi dell’articolo 3 del CNL, come ad esempio gli autisti e i giardinieri. È quindi escluso dal campo d’applicazione anche il personale di cura specializzato con competenze mediche che fornisce unicamente prestazioni di cura e di assistenza nelle economie domestiche private, poiché queste non sono attività di economia domestica. L’esercizio di attività nell’ambito delle cure richiede inoltre una formazione specifica (ad es. operatore sociosanitario, operatore socioassistenziale, assistente di cura). Nella pratica potrebbe succedere spesso che entrambe le attività siano esercitate contemporaneamente. Conformemente allo scopo del CNL, le persone che oltre a svolgere lavori domestici forniscono anche prestazioni di assistenza e di cura non devono essere in linea di principio escluse dal CNL. Non è tuttavia fissata una quota minima di lavori domestici per l’applicabilità del CNL. Gli organi esecutivi dispongono di un margine di apprezzamento in materia. Per stabilire se il CNL sia applicabile è necessario verificare nei singoli casi la quota di lavori domestici rispetto all’intera attività. Qualora i lavori domestici rappresentino una parte minima, e quindi trascurabile, dell’intera attività, o se sono svolti solo eccezionalmente, si parte solitamente dal principio che il CNL non è applicabile.
In tal modo, la maggior parte dei rapporti di lavoro menzionati al punto 2.2.4, per i quali esiste un particolare rischio di un’offerta di salari abusivi, dovrebbe poter rientrare nel CNL. Tali rapporti riguardano persone provenienti da Paesi a bassi salari che sono sempre di più impiegate nelle economie domestiche svizzere e che vi svolgono diversi compiti quali il sostegno all’assistenza di anziani o malati, spesso a salari molto bassi.
3.2.3 Deroghe al campo d’applicazione
Le deroghe al campo d’applicazione si ispirano a CNL cantonali che non prevedono salari minimi vincolanti.
Sono escluse dal campo d’applicazione rapporti di lavoro tra persone i cui rapporti sono disciplinati normalmente da speciali norme di diritto civile, come ad esempio i coniugi, i partner registrati o i parenti in linea diretta. L’ordinanza non è inoltre applicabile ai conviventi e ai coniugi o ai partner registrati di parenti in linea diretta. Essa non è applicabile se, eccezionalmente, queste persone sono legate da un rapporto di lavoro.
Ciò non significa che il CNL sia sempre applicabile in caso di prestazioni di assistenza tra parenti in linea collaterale. Secondo la definizione del campo d’applicazione personale contenuta all’articolo 1, occorre valutare se tra la persona che presta assistenza e quella che la riceve esiste o meno un contratto di lavoro. In caso affermativo, il salario minimo previsto dal CNL è applicabile.
Sono pure esclusi dal campo d’applicazione i rapporti di lavoro a scopo formativo come i periodi di pratica professionale e i tirocini. Le economie domestiche private potranno quindi continuare a offrire posti di stage a persone che svolgono un periodo di pratica professionale nell’ambito di una formazione professionale di base o di una corrispondente preparazione. Questo gruppo di persone comprende spesso giovani minorenni che lavorano nell’economia domestica essenzialmente a scopo formativo. Inoltre, questi rapporti di lavoro, così come quelli dei lavoratori alla pari e i rapporti di tirocinio in economia domestica, sono sempre stipulati per un periodo determinato. Il loro influsso sul mercato del lavoro svizzero è pertanto irrilevante.
Al fine di combattere gli abusi, la nozione di periodo di pratica professionale è associata a una formazione presso un istituto di formazione domiciliato in Svizzera. Spesso persone già adulte