Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/32: Contratto normale di lavoro per il personale domestico (CNL personale domestico) · 26 pagine

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I lavoratori in possesso di un diploma professionale estero sono soggetti alla lettera b) se la loro formazione professionale di base è durata almeno tre anni ed è adeguata all’attività da svolgere nell’economia domestica.

3.6.2 Salari di riferimento per la determinazione del salario minimo

Come già esposto al punto 3.5, non è possibile desumere i salari usuali nelle economie domestiche private sulla sola base dei dati salariali disponibili. Per stabilire il salario minimo da inserire nel CNL, il gruppo di periti si è riferito ai rami paragonabili a quello domestico. Nello studio del prof. Flückiger sono stati presi come basi di confronto: il settore delle pulizie, l’industria alberghiera e della ristorazione e il settore sanitario. Un’ulteriore base di confronto è rappresentata dai salari di CNL cantonali. La rappresentatività di tali salari è tuttavia limitata, dato che solo otto Cantoni hanno adottato un salario o una raccomandazione salariale, che in parte sono stati fissati molti anni fa senza più essere aggiornati. Per questo motivo, sono in linea di principio appropriati come termine di paragone solo i salari stabiliti di recente nei CNL (in particolare nel Canton Ginevra). A ciò si aggiunge il fatto che una parte dei CNL cantonali non prevede categorie salariali o ne prevede altre, diverse da quelle definite nel progetto di ordinanza.

Il settore d’attività del CNL per il personale domestico è costituito soprattutto dai lavori domestici veri e propri. Il gruppo di periti si è pertanto orientato prioritariamente sui salari minimi nell’industria alberghiera e della ristorazione e nel settore delle pulizie, che possono essere paragonati a queste attività. In tali rami esistono dei CCL di obbligatorietà generale che sono validi su tutto il territorio svizzero (Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’industria alberghiera e della ristorazione) o che coprono buona parte delle grandi regioni della Svizzera tedesca e della Svizzera romanda (CCL del settore delle pulizie per la Svizzera romanda e CCL del settore delle pulizie per la Svizzera tedesca).

Le categorie salariali definite nel CNL per il personale domestico sono state innanzitutto associate alle corrispondenti categorie salariali dei tre CCL menzionati. A ogni categoria salariale definita nel CNL per il personale domestico (non qualificato – non qualificato con quattro anni di esperienza professionale – qualificato) sono stati associati i corrispondenti salari minimi dei tre CCL e su tale base è stato fissato il salario minimo del CNL per il personale domestico. In base ai salari orari comprendenti le indennità per vacanze, i giorni festivi e la tredicesima mensilità è stato definito un salario orario per il CNL. Quale termine di paragone è stato preso un diritto a 4 settimane di vacanza, 9 giorni festivi e un’intera tredicesima mensilità. Queste regolamentazioni sono pressoché identiche in tutti e tre i CCL e sono state tenute in considerazione nel confronto.

Come già indicato sopra al punto 3.4, il CNL secondo l’articolo 360a CO deve limitarsi a fissare un salario minimo, ma non può disciplinare la retribuzione in quanto tale; per questo motivo il CNL per il personale domestico non contiene disposizioni concernenti le vacanze, i giorni festivi pagati, la tredicesima mensilità, l’obbligo di versare il salario in caso di malattia ecc. Per quanto riguarda questi diritti supplementari con incidenza sul salario saranno applicabili anche in futuro i CNL cantonali, il CO o altri accordi contrattuali più favorevoli.

Il salario minimo stabilito nel CNL è quindi stato calcolato senza indennità per vacanze e giorni festivi pagati. Pertanto, si devono aggiungere ai salari orari stabiliti dal CNL i versamenti per le vacanze e i giorni festivi determinanti per il rapporto di lavoro individuale conformemente al CNL cantonale, al CO o al contratto di lavoro individuale. Non sussiste alcun diritto alla tredicesima