Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/32: Contratto normale di lavoro per il personale domestico (CNL personale domestico) · 26 pagine
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all’ordinanza sulla formazione professionale di base impiegato/impiegata d’economia domestica dell’organizzazione del mondo del lavoro (OdA Hauswirtschaft)22. Le diverse attività sono suddivise nei seguenti settori: alimentazione e vitto, abitare e tecniche di pulizia, cura della biancheria, accoglienza degli ospiti e servizio, amministrazione e salute e socialità. Di conseguenza, i lavori domestici ai sensi del CNL per il personale domestico comprendono unicamente attività di economia domestica in senso stretto, ossia nessun grosso lavoro di giardinaggio né mansioni di autista.
La questione delle eventuali prestazioni di cura e assistenza di malati e invalidi che dovrebbero essere incluse nella definizione di attività di economia domestica deve altresì essere considerata in base al piano di formazione dell’OdA Hauswirtschaft. Per questo motivo, le attività di economia domestica includono la collaborazione all’assistenza di bambini, invalidi e malati nonché l’aiuto fornito a queste persone nella gestione dei problemi quotidiani, ma non le cure mediche. Sono considerate prestazioni di assistenza, ad esempio, l’assistenza durante i pasti, un semplice aiuto come porgere oggetti, ecc.
3.4 Definizione del salario minimo secondo l’articolo 360a CO
Contrariamente al CNL dispositivo, il CNL «vincolante» può stabilire unicamente i salari minimi. La legge non contiene una definizione di salario minimo, e anche il messaggio del 23 giugno 199923 non specifica questa nozione. Il messaggio fornisce tuttavia una definizione della nozione di retribuzione minima in relazione al conferimento agevolato del carattere obbligatorio generale a CCL secondo l’articolo 1a LOCCL: «[…] va sottolineato che il concetto di retribuzione comprende tutte le disposizioni relative al salario convenute dalle parti contraenti del CCL (salario e aumenti dello stesso, tredicesima, indennità per lavoro notturno o lavoro pesante e così via)».
Anche l’ordinanza sui lavoratori distaccati utilizza la nozione di retribuzione minima (art. 1), mentre l’ordinanza sul collocamento24 parla di disposizioni concernenti il salario (art. 48a). Queste due nozioni si riferiscono in modo quasi identico ai seguenti contenuti:
a) salario minimo;
b) aumenti obbligatori dei salari minimi e dei salari effettivi;
c) indennità obbligatorie per il lavoro straordinario, il lavoro a cottimo, il lavoro a turni, il lavoro notturno, il lavoro domenicale, il lavoro durante i giorni festivi e i lavori gravosi;
d) indennità di vacanza proporzionalmente accordate;
e) tredicesima mensilità proporzionalmente accordata;
22 Piano di formazione relativo all’ordinanza sulla formazione professionale di base impiegato/impiegata d’economia domestica dell’organizzazione del mondo del lavoro del 20 dicembre 2004 (http://www.odahauswirtschaft.ch/index.cfm?id=21). 23 Messaggio concernente l’approvazione degli accordi settoriali tra la Svizzera e la CE (FF 1999 5092). 24 Ordinanza sul collocamento e il personale a prestito (OC); RS 823.111.