Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/32: Contratto normale di lavoro per il personale domestico (CNL personale domestico) · 26 pagine

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cantonale dispositivo preveda salari più elevati rispetto al CNL vincolante, vale il principio della norma più favorevole secondo l’articolo 358 CO, applicabile anche al CNL (art. 359 cpv. 3 CO). Secondo il principio della norma più favorevole, il diritto imperativo prevale; tuttavia, se non risulti diversamente dal diritto imperativo, possono essere introdotte deroghe in favore dei lavoratori. Di conseguenza, un CNL dispositivo può fissare salari minimi più elevati di un CNL che prevede salari minimi vincolanti. È possibile derogare al salario minimo dispositivo tramite un accordo individuale, ma il salario minimo fissato dal CNL vincolante deve essere rispettato. Il coordinamento con i CNL cantonali che prevedono salari minimi vincolanti secondo l’articolo 360a CO è trattato in relazione al campo d’applicazione territoriale (punto 3.2.1).

3.2 Definizione del campo d’applicazione

3.2.1 Campo d’applicazione territoriale

Lo studio «Domestic work in Switzerland» (il lavoro domestico in Svizzera) commissionato dalla CT della Confederazione ha analizzato le condizioni di lavoro in tutta la Svizzera. I risultati dello studio e le osservazioni concernenti i diversi Cantoni indicano che è opportuno adottare il CNL su tutto il territorio svizzero.

Nei Cantoni che hanno già adottato un CNL con salari minimi vincolanti per l’economia domestica continuerà ad essere applicato il CNL cantonale. Tali Cantoni – nel 2010 solo il Canton Ginevra – sono pertanto esclusi dal campo d’applicazione del CNL federale. La deroga non vale ovviamente per i rapporti di lavoro soggetti soltanto al campo d’applicazione personale o materiale del CNL federale ma non al campo d’applicazione del CNL cantonale.

3.2.2 Campo d’applicazione personale

Il CNL è applicabile a tutti i rapporti di lavoro tra i lavoratori che svolgono attività di economia domestica in un’economia domestica privata e i loro datori di lavoro (per la definizione di attività di economia domestica si veda il punto 3.3). Il punto di riferimento primario per l’applicabilità del CNL è dunque l’esistenza di un rapporto di lavoro tra il fornitore e il destinatario della prestazione. L’esistenza di un tale rapporto di lavoro non è sempre facile da accertare, soprattutto in caso di attività di volontariato o di aiuto tra vicini o familiari. Alla domanda se nel singolo caso sia stato concluso o meno un contratto di lavoro si deve rispondere conformemente alle disposizioni del Codice delle obbligazioni concernenti la formazione del contratto di lavoro (art. 319 ss. CO) e in base alla dottrina e alla giurisprudenza. Non è compito del CNL stabilire quando un’attività in ambito privato sia da considerare come rapporto di lavoro. Inoltre, il Consiglio federale non avrebbe la competenza di legiferare in merito in un’ordinanza.

Occorre anche precisare a titolo complementare che l’articolo 360d CO dichiara espressamente applicabili i CNL che prevedono salari minimi vincolanti secondo l’articolo 360a CO ai lavoratori impiegati solo temporaneamente nel loro campo d’applicazione locale nonché ai lavoratori interinali. Questi CNL non si applicano ai rapporti di lavoro nelle economie domestiche collettive quali case di riposo e di cura, pensioni, istituti, ospedali, ecc.

Il campo d’applicazione personale interessa i lavoratori che svolgono regolarmente attività di economia domestica presso economie domestiche private. Si tratta innanzitutto di persone impiegate per una o più attività nell’economia domestica e che sono responsabili della cura generale dell’economia domestica. Non sono invece incluse le persone impiegate soltanto per determinate attività che non rientrano fra le attività di economia domestica vere e proprie ai