Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/32: Contratto normale di lavoro per il personale domestico (CNL personale domestico) · 26 pagine

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3 Punti essenziali del progetto

3.1 Introduzione

3.1.1 Attuale regolamentazione dei rapporti di lavoro nell’economia domestica

Il CO19 impone ai Cantoni di adottare un CNL per i rapporti di lavoro nell’economia domestica che disciplini segnatamente la durata del lavoro e del riposo nonché le condizioni di lavoro delle donne e dei giovani. L’obiettivo di quest’obbligo di regolamentazione dei Cantoni era di colmare una lacuna del diritto pubblico sulla protezione dei lavoratori, essendo le economie domestiche private escluse dal campo d’applicazione della legge sul lavoro20. Il CNL rappresenta il diritto civile proprio del ramo e della professione. Tale diritto ha inoltre carattere dispositivo. Il contenuto del CNL può riguardare tutti gli aspetti che possono essere convenuti anche in un contratto individuale di lavoro. È possibile derogare alle norme previste dal CNL tramite un accordo; ciò vale anche per le disposizioni dei CNL che rientrano nel contenuto minimo di cui all’articolo 359 capoverso 2 CO.

Oggi tutti i Cantoni dispongono di un CNL nell’economia domestica e otto21 di questi contengono disposizioni o raccomandazioni in materia di salari. Fatta eccezione per il Canton Ginevra, tali CNL non sono vincolanti ed è possibile derogarvi tramite un accordo individuale.

3.1.2 Futura regolamentazione

In futuro, per il personale delle economie domestiche private si applicheranno salari minimi vincolanti ai quali si potrà derogare unicamente a favore dei lavoratori. Il CNL per il personale domestico, nel suo campo d’applicazione materiale, si limita a regolamentare i salari minimi. Per quanto concerne le altre condizioni di lavoro quali la durata del lavoro e del riposo, il diritto alle vacanze, l’obbligo del datore di lavoro di continuare a versare il salario, l’indennizzo del lavoro straordinario, il diritto alla tredicesima mensilità, il periodo di prova, la disdetta del rapporto di lavoro ecc., rimangono applicabili gli attuali CNL cantonali. Le disposizioni del CNL federale in linea di massima non dovrebbero entrare in contrasto con quelle dei CNL cantonali poiché tali regolamenti sono complementari. Nel CNL federale il salario minimo è fissato come salario orario, in modo da poter essere convertito in un salario mensile in base agli orari di lavoro vigenti a livello cantonale. Nel caso speciale in cui un CNL cantonale non preveda salari minimi vincolanti secondo l’articolo 359 CO, si applicano le seguenti norme di coordinamento.

3.1.3 Coordinamento con CNL cantonali esistenti secondo l’articolo 359 CO

Come già accennato, i CNL cantonali dispositivi non sono abrogati con l’entrata in vigore del CNL federale che prevede salari minimi vincolanti. I due tipi di CNL sono applicati complementarmente. In caso di contrasti, il CNL contenente norme di diritto imperativo in linea di principio prevale sulle disposizioni cantonali dispositive. Nel caso speciale in cui un CNL

19

Art. 359 cpv. 2 CO.

20

Legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (legge sul lavoro, LL); RS

822.11.

21 TI, VD, FR, VS, BE , BS, NE, GE (con salario minimo secondo l’art. 360a CO).