Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/32: Contratto normale di lavoro per il personale domestico (CNL personale domestico) · 26 pagine
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d’economia domestica sia stata regolamentata dall’Ufficio federale della formazione professionale e porti al conseguimento di un attestato federale di capacità (AFC)27. Nella pratica ciò significa che molti lavoratori dispongono di un’esperienza professionale pluriennale nella loro attività ma non possono avvalersi di una qualifica sotto forma di AFC. Occorre inoltre rilevare che ultimamente nelle economie domestiche private viene assunto sempre più spesso personale di cura specializzato straniero che, oltre a fornire prestazioni di cura, svolge anche lavori domestici. Queste persone possiedono un diploma straniero – spesso persino come infermieri diplomati – ma non nell’economia domestica. A tale riguardo bisogna stabilire se e come si debbano considerare le formazioni in altre professioni.
Secondo il gruppo di periti, nella determinazione dei salari è opportuno tenere conto di queste specificità settoriali. Nel CNL per il personale domestico sono previste tre categorie distinte in base alle seguenti qualifiche:
• non qualificato;
• non qualificato con quattro anni di esperienza professionale nell’economia domestica;
• qualificato.
La stessa distinzione si ritrova anche in diversi CNL cantonali e nei CCL e non è quindi inusuale nel mercato del lavoro svizzero. I lavoratori considerati non qualificati sono quelli che non dispongono né di una formazione né di esperienza professionale nell’economia domestica. La seconda categoria di lavoratori, come la prima, non ha conseguito una formazione, ma possiede almeno quattro anni di esperienza professionale nell’economia domestica. Il requisito minimo di quattro anni corrisponde a una norma frequente nei CNL cantonali e nei rami dotati di un CCL. Si esige inoltre che l’esperienza professionale includa diverse attività di economia domestica.
Nella terza categoria rientrano i seguenti lavoratori:
a) persone con un attestato federale di capacità (AFC) di impiegato/impiegata d’economia
domestica;
b) persone che hanno conseguito una formazione professionale di base almeno triennale
adeguata all’attività da svolgere.
Il riconoscimento di formazioni professionali di base di altri rami (lett. b) è oggi già previsto in alcuni Cantoni28 e rami dotati di un CCL. Il presupposto è che la formazione sia adeguata o utile all’attività da svolgere concretamente nell’economia domestica. In questo modo una formazione professionale di base può essere riconosciuta in un caso ma non in un altro, secondo il profilo dell’attività. Un tirocinio di cuoco è riconosciuto se l’attività nell’economia domestica richiede anche che si cucini, ma non lo è se l’attività consiste prevalentemente nell’assistenza di invalidi o nella cura della biancheria. Una formazione professionale di base quale pulitore di edifici è riconosciuta se l’attività nell’economia domestica comprende anche lavori di pulizia. Non è invece riconosciuta se un pulitore di edifici ha prevalentemente il compito di cucinare.
27 Ordinanza del 20 dicembre 2004 sulla formazione professionale di base Impiegata d’economia domestica/Impiegato d’economia domestica; RS 412.101.220.09. 28 Ad es. CNL del Cantone di Ginevra, articolo 18 capoverso 1 lettera b: «Personnel qualifié porteur d’un autre CFC, d’un autre titre ou d’une autre expérience utile au poste».