Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/32: Contratto normale di lavoro per il personale domestico (CNL personale domestico) · 26 pagine

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attività di economia domestica. Nel capoverso 3 si definisce ciò che si intende per «qualificato»: i lavoratori in possesso di un attestato federale di capacità (AFC) di impiegato d’economia domestica/impiegata d’economia domestica o che hanno conseguito una formazione professionale di base adeguata all’attività da svolgere.

Articolo 5 Importo del salario minimo

L’articolo 5 stabilisce i salari minimi sotto forma di salari orari per le singole categorie. Bisogna tener presente che i salari orari non comprendono le indennità per le vacanze e i giorni festivi pagati. Tuttavia, ciò è rilevante unicamente per le persone che lavorano con un salario orario e con vacanze pagate. Nel caso dei salari mensili il diritto alle vacanze e ai giorni festivi è già incluso. Il salario mensile si basa sul rispettivo CNL cantonale per il personale domestico (art. 359 CO) o sul contratto di lavoro individuale. Siccome i CNL cantonali fissano durate del lavoro diverse, il capoverso 2 prevede che la SECO pubblichi i salari mensili in base alle diverse durate del lavoro settimanali e tenendo conto dei gradi d’occupazione a tempo parziale retribuiti con un salario mensile. Il calcolo di questi salari mensili si basa sul versamento di 12 salari mensili all’anno.

Articolo 6 Deroga al salario minimo in caso di capacità di rendimento compromessa

A determinate condizioni può essere convenuto, mediante un accordo individuale, un salario inferiore al salario minimo. Questa norma vale per i lavoratori che hanno un problema di salute che si ripercuote sulla loro capacità di rendimento nell’economia domestica. Lo scopo di questa disposizione derogatoria è impedire che persone disabili con una capacità di rendimento limitata nell’economia domestica rischino di non trovare più un’occupazione nelle economie domestiche private a causa del salario minimo fissato. Questi casi particolari devono essere considerati introducendo una deroga al salario minimo. In settori dotati di CCL si ritrovano in parte regolamentazioni simili che sono anche dichiarate di obbligatorietà generale. In caso di dubbio le commissioni d’esecuzione paritetiche decidono se introdurre una deroga al salario minimo.

La condizione è che la capacità di rendimento del lavoratore sia limitata in modo permanente e non sia compromessa soltanto da una parziale incapacità lavorativa temporanea. La limitazione non può essere dovuta a una mancanza di esperienza professionale o di conoscenze, ma deve risultare da un danno alla salute fisica o mentale, ossia da un’invalidità ai sensi dell’articolo 8 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)29. È inoltre importante che la capacità di rendimento sia ridotta in relazione alle attività di economia domestica da svolgere effettivamente. Non ci si può quindi basare in generale sul grado di incapacità al guadagno determinato dall’assicurazione contro l’invalidità e gli infortuni poiché, di norma, gli accertamenti della restante capacità al guadagno non sono stati effettuati nell’ottica di un’attività nell’economia domestica. È possibile quindi che una persona con un’invalidità parziale del 40 per cento sia pienamente in grado di svolgere attività di economia domestica per il restante 60 per cento di capacità al guadagno. In pratica le persone con un’invalidità parziale sono impiegate nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo parziale nel quale sono però pienamente in grado di svolgere il loro lavoro. Non è pertanto possibile fissare nel CNL un criterio per la deroga al salario minimo. Occorre accertare esattamente nel caso concreto se e in che misura la capacità di rendimento è ridotta per l’attività di economia domestica da svolgere

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RS 830.1