Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/32: Contratto normale di lavoro per il personale domestico (CNL personale domestico) · 26 pagine

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Il capoverso 2 stabilisce che i Cantoni nei quali esiste già un CNL che prevede salari minimi sono esclusi dal campo d’applicazione dell’ordinanza. Se il CNL cantonale viene abrogato, si applica il CNL federale.

Articolo 2 Campo d’applicazione personale

Il campo d’applicazione personale comprende i lavoratori che svolgono regolarmente attività di economia domestica presso economie domestiche private. Dette attività sono definite in un elenco non esaustivo all’articolo 3.

Nel capoverso 2 si escludono dal campo d’applicazione le persone tra le quali normalmente non sussiste alcun rapporto di lavoro, ma i cui rapporti sono oggetto di una specifica regolamentazione di diritto civile, come i coniugi, i partner registrati o i parenti in linea diretta. L’ordinanza non è inoltre applicabile ai conviventi e ai coniugi o ai partner registrati di parenti in linea diretta. Essa non è applicabile neppure se, eccezionalmente, queste persone sono legate da un rapporto di lavoro.

Il capoverso 3 esclude dal campo d’applicazione determinati rapporti di lavoro, in particolare quelli di durata limitata o che sono stipulati a scopo formativo (ad es. lavoratori alla pari, praticanti che svolgono uno stage nell’ambito di una formazione professionale di base). Sono inoltre esclusi i rapporti di lavoro che sottostanno al diritto pubblico della Confederazione, dei Cantoni o dei Comuni o al diritto pubblico internazionale nonché i rapporti di lavoro con persone impiegate presso un’organizzazione di diritto pubblico o un’organizzazione con un mandato di diritto pubblico. Si intendono soprattutto le organizzazioni Spitex di utilità pubblica, senza scopo di lucro.

Infine, è escluso dal campo d’applicazione anche il personale domestico di economie domestiche agricole che sottostà a un CNL cantonale nell’agricoltura.

Il capoverso 3 esclude inoltre le persone che lavorano in media per meno di cinque ore alla settimana in economie domestiche private, in quanto i lavoratori con un grado d’occupazione ridotto svolgono perlopiù lavori di pulizia per esperienza non sono soggetti a offerte abusive di salari inferiori a quelli usuali.

Articolo 3 Attività di economia domestica

L’articolo 3 precisa la nozione di attività di economia domestica utilizzata nell’articolo 2 mediante un elenco non esaustivo di attività che devono essere svolte nell’ambito della cura generale di un’economia domestica. L’elenco in questione si basa sul piano di formazione relativo all’ordinanza sulla formazione professionale di base impiegata d’economia domestica/impiegato d’economia domestica dell’organizzazione del mondo del lavoro.

Articolo 4 Categorie salariali

L’articolo 4 contiene una definizione delle tre categorie salariali distinte secondo le qualifiche. Il capoverso 2 precisa che l’esperienza professionale nella categoria «non qualificato con almeno quattro anni di esperienza professionale nell’economia domestica» (cpv. 1 lett. b) può essere riconosciuta soltanto se consta di almeno cinque ore alla settimana in media e se comprende diverse attività di economia domestica fra quelle menzionate nell’articolo 3. La qualifica attraverso l’esperienza può quindi essere ottenuta solo tramite l’esercizio comprovato di diverse