Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/121: Ordinanza sulle dichiarazioni e ordinanza sulle prescrizioni tecniche concernenti le indicazioni di quantità che figurano sugli imballaggi preconfezionati industriali · 27 pagine
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L’articolo 33 capoverso 3 della nuova ordinanza disciplina il ritmo dei controlli presso
l’industria e il commercio.
Presso i produttori industriali di imballaggi preconfezionati, ossia presso i produttori che non hanno punti di vendita propri (eccetto eventuali negozi in fabbrica), i controlli sono eseguiti, come finora, annualmente. Sono eseguiti a ritmo annuale anche i controlli presso le persone fisiche o giuridiche che importano in Svizzera imballaggi preconfezionati.
Nel caso dei produttori commerciali (p.es. macelleria, panettieri, salumieri ecc.), gli imballaggi preconfezionati saranno in futuro controllati soltanto ogni due anni. Ciò sgrava notevolmente i produttori commerciali ed è conforme alla verificazione biennale degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico prevista dall’ordinanza del DFGP del 16 aprile 2004 sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico (SR 941.213).
L’articolo 33 capoversi 4 e 5 della nuova ordinanza disciplina il modo di procedere qualora gli imballaggi preconfezionati o le bottiglie impiegate come recipienti di misura risultassero non conformi alle disposizioni dell’ordinanza sulle indicazioni di quantità. La nuova disciplina è identica a quella dell’ordinanza in vigore.
L’articolo 33 capoverso 6 prevede che le autorità d’esecuzione possono adottare ulteriori provvedimenti fondati sull’articolo 19 della legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC; RS 946.51).
Art. 34 Controlli presso i punti di vendita pubblici
L’articolo 29 dell’ordinanza in vigore disciplina i controlli presso i punti di vendita pubblici da parte dell’autorità competente. L’articolo 34 lettera a della nuova ordinanza riprende tale disciplina senza modifiche. L’articolo 34 lettera b stabilisce inoltre che in occasione dei controlli presso i punti di vendita pubblici l’autorità competente può controllare che gli imballaggi preconfezionati e le bottiglie impiegate come recipienti di misura rechino le indicazioni previste dall’ordinanza.
Art. 35 Emolumenti
La disciplina prevista dall’articolo 30 dell’ordinanza in vigore viene ripresa per analogia dalla nuova ordinanza (dal 1° gennaio 2013 gli emolumenti saranno disciplinati da una nuova ordinanza di cui non sono ancora noti titolo e data di emanazione).
Capitolo 7 Disposizioni finali
Art. 36 Abrogazione del diritto vigente
Nessuna osservazione.
Art. 37 Modifica del diritto vigente
Nessuna osservazione.
Art. 38 Disposizioni transitorie
Le disposizioni transitorie disciplinano due casi:
Capoverso 1: il disciplinamento concernente la tara attualmente in vigore può essere applicata ancora per un anno dall’entrata in vigore della nuova ordinanza.