Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/121: Ordinanza sulle dichiarazioni e ordinanza sulle prescrizioni tecniche concernenti le indicazioni di quantità che figurano sugli imballaggi preconfezionati industriali · 27 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 11Fedlex · Rapporto esplicativo
liquidi dovranno indicare il volume nominale e gli imballaggi preconfezionati degli altri prodotti il peso nominale. Come esempio di pratiche commerciali divergenti si possono menzionare:
il gelato: la quantità di questo prodotto è indicata in base al volume o al peso. Per il consumatore l’indicazione del peso ha il vantaggio che, a differenza dell’indicazione del volume, l’aria compresa nei gelati non influisce sul peso;
il dentifricio: la quantità di dentifricio è normalmente indicata in base al volume;
la torba, prodotti simili alla torba, terra: a livello europeo la quantità di questi prodotti è normalmente indicata in base al volume. La norma SN EN 12580 definisce il modo in cui deve essere misurata la densità del materiale.
L’articolo 10 capoverso 3 della nuova ordinanza disciplina se e a quali condizioni la quantità della merce di un imballaggio preconfezionato può essere indicata in base al numero di pezzi, la lunghezza o la superficie. La disposizione dell’articolo 23 dell’ordinanza in vigore, che definisce le condizioni alle quali il contenuto di un imballaggio preconfezionato può essere indicato in base al numero di pezzi invece che secondo il peso, è sottoposta a revisione nella nuova ordinanza.
Per quanto riguarda le derrate alimentari, l’indicazione del numero di pezzi è usuale per le pastiglie edulcoranti (art. 39 lett. e dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari, OCDerr; RS 817.022.21). Tale indicazione è di norma usata anche per i cosiddetti cibi complementari e le pastiglie vitaminiche o contenenti sostanze minerali. Per questi prodotti l’indicazione del peso non ha senso e non fornisce informazioni aggiuntive al consumatore.
Se l’indicazione del numero di pezzi è più confacente al contenuto di un imballaggio preconfezionato di merci che non siano derrate alimentari, il contenuto può essere indicato in base al numero di pezzi. A titolo di esempio si possono menzionare sigarette, fiammiferi, cubetti accendifuoco, accendigrill, pastiglie per lavatrici e lavastoviglie (tab), determinati tipi di cosmetici o ossa da masticare per cani.
La futura ordinanza del DFGP preciserà i casi in cui si può indicare il numero dei pezzi e quelli in cui vi si può rinunciare.
Art. 11 Indicazione della quantità in base al peso e al volume
Nella nuova ordinanza, l’articolo 12 capoverso 1 dell’ordinanza vigente subisce poche modifiche. Gli imballaggi preconfezionati contemplati dall’ordinanza devono contenere le seguenti indicazioni:
a) la quantità nominale, espressa nelle unità kg o g, L, dl, cl o ml;
b) la denominazione specifica della merce a cui si riferisce l’indicazione di quantità;
c) un’indicazione che consenta al servizio competente di identificare il produttore o importatore responsabile.
La nuova ordinanza reintroduce il termine «importatore» (RU 2010 2631). Secondo
l’articolo 29 della nuova ordinanza l’importatore è responsabile del rispetto delle disposizioni dell’ordinanza sulle indicazioni di quantità se gli imballaggi preconfezionati sono stati prodotti in uno Stato terzo e importati in Svizzera o in uno Stato membro dello Spazio economico europeo.
La nuova ordinanza sottopone l’articolo 14 dell’ordinanza in vigore a un’ampia revisione. Per quanto riguarda la grandezza dei caratteri con cui va indicata la quantità s’intende riprendere integralmente la direttiva 76/211/CEE: secondo l’articolo 11 capoverso 2 della nuova ordinanza le cifre dell’indicazione di quantità, seguite dall’indicazione della pertinente unità, devono avere un’altezza minima stabilita in funzione della quantità nominale. La nuova disciplina non si applica soltanto agli imballaggi preconfezionati che recano il marchio di conformità «e» dell’Unione europea, bensì in generale sia agli imballaggi preconfezionati con la stessa quantità nominale sia a quelli con una quantità nominale differente.
Per gli imballaggi preconfezionati che non recano il marchio europeo «e» è previsto un termine di transizione di due anni (art. 38 cpv. 2). Agli imballaggi preconfezionati che recano il marchio «e», le disposizioni sull’altezza minima dell’indicazione di quantità si applicano già da quando è entrata in vigore della direttiva 76/211/CEE.