Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/121: Ordinanza sulle dichiarazioni e ordinanza sulle prescrizioni tecniche concernenti le indicazioni di quantità che figurano sugli imballaggi preconfezionati industriali · 27 pagine

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In futura sarà sogggetta all’ordinanza sulle indicazioni di quantità soltanto la vendita di medicamenti sfusi delle categorie di vendita D ed E.

L’articolo 13 lettere a-k dell’ordinanza in vigore contiene un elenco di imballaggi preconfezionati ai quali si applicano eccezioni e che non sono soggette alle prescrizioni relative

all’indicazione della quantità. Il seguente elenco contiene una panoramica sul disciplinamento di questi casi nella futura ordinanza:

Art. 13 lett. a: per gli imballaggi preconfezionati la cui quantità nominale è inferiore a 5 g o

a 5 ml non saranno necessarie indicazioni di quantità neppure nella nuova ordinanza.

Art. 13 lett. b: per gli imballaggi preconfezionati distribuiti gratuitamente o compresi in una

prestazione globale continuerà a non essere necessaria l’indicazione della quantità. Nella nuova ordinanza ciò è sancito dall’articolo 1 capoverso 2 lettera c.

Art. 13 lett. c: la nuova ordinanza non prevede più eccezioni per gli imballaggi preconfe-

zionati di cioccolato avvolto in un involucro, di peso inferiore a 50 g. In futuro gli imballaggi preconfezionati di cioccolato di peso superiore a 5 g sottostaranno alle disposizioni dell’ordinanza e dovranno indicare la quantità conformemente all’articolo 11 della nuova ordinanza.

Art. 13 lett. d: gli imballaggi interni contenenti una quantità di merci non destinate a essere

vendute singolarmente saranno disciplinati nell’articolo 14 (Imballaggi multipli) della nuova ordinanza. In futuro non vi saranno più regole specifiche per i prodotti cosmetici.

Art. 13 lett. e: anche in futuro gli imballaggi che servono unicamente al trasporto,

all’immagazzinamento o alla consegna non saranno soggetti all’ordinanza sulle indicazioni di quantità.

Art. 13 lett. f: gli imballaggi che servono per la presentazione della merce saranno disci-

plinati nell’articolo 14 (Imballaggi multipli) della nuova ordinanza.

Art. 13 lett. g: gli imballaggi che contengono più imballaggi preconfezionati saranno disci-

plinati nell’articolo 14 (Imballaggi multipli) della nuova ordinanza.

Art. 13 lett. h: secondo l’ordinanza in vigore, gli imballaggi che contengono pasti pronti

composti di più pietanze non devono indicare né la quantità nominale né la denominazione specifica né il produttore. Tale disposizione risale a

un’epoca in cui la produzione industriale di pasti pronti era molto esigua. In futuro, invece, gli imballaggi composti di più pietanze (p.es. pasti pronti Anna’s Best della MIGROS o Betty Bossy della COOP) andranno considerati imballaggi preconfezionati e saranno quindi contemplate dalle disposizioni della nuova ordinanza (art. 14 cpv. 5).

Art. 13 lett. i: gli imballaggi che contengono ben separati vari elementi che insieme sono

destinati a un determinato impiego, saranno disciplinati nell’articolo 14 (Imballaggi multipli) della nuova ordinanza.

Art. 13 lett. k: le verdure e la frutta intere che usualmente sono acquistate al pezzo, sa-

ranno disciplinate nell’articolo 10 capoverso 2 della nuova ordinanza e nella pertinente ordinanza del DFGP.