Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/121: Ordinanza sulle dichiarazioni e ordinanza sulle prescrizioni tecniche concernenti le indicazioni di quantità che figurano sugli imballaggi preconfezionati industriali · 27 pagine
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Nella nuova ordinanza tali disposizioni metrologiche sono ampiamente rivedute. Gli scarti per difetto tollerati previsti dall’articolo 20 capoverso 3 dell’ordinanza vigente per singoli imballaggi preconfezionati nei quali il peso varia da un imballaggio all’altro, sono nettamente troppo elevati. Le bilance moderne permettono di stabilire il peso netto con una precisione uguale o inferiore a 1 g in campo di misurazione fino a 500 g.
L’articolo 24 capoverso 1 della nuova ordinanza prevede i seguenti scarti per difetto tollerati:
Quantità nominale Scarto per difetto
< 500 g 2,0 g
da 500 g a < 2000 g 5,0 g
da 2 kg a 10 kg 10,0 g
Inoltre, l’articolo 24 capoverso 2 della nuova ordinanza sancisce che lo sfruttamento sistematico degli scarti per difetto è vietato. Il DFGP può definire concretamente quando si è in presenza di uno sfruttamento sistematico.
Capitolo 4: Bottiglie impiegate come recipienti di misura
La sezione 4 dell’attuale ordinanza stabilisce i requisiti dei recipienti di misura e definisce le modalità delle indicazioni. Per recipienti di misura s’intendono le bottiglie impiegate come recipienti di misura e altri recipienti denominati anche misure di volume. Misure di volume (misure di mescita, misure per bere, botti, serbatoi, ecc.) servono sia alla misurazione del volume che allo stoccaggio, al trasporto e alla consegna della merce.
La nuova ordinanza contempla soltanto le bottiglie impiegate come recipienti di misura. Le misure di volume sono disciplinate dall’ordinanza del DFGP del 19 marzo 2006 sulle misure di volume (RS 941.211). Non è pertanto necessario menzionarle ancora una volta nella nuova ordinanza sulle indicazioni di quantità.
Art. 25-28
L’articolo 25 capoverso 1 dell’attuale ordinanza disciplina i requisiti delle bottiglie impiegate come recipienti di misura, rinviando alla direttiva 75/107/CEE e alla raccomandazione OIML R 96, che tuttavia nel 2007 è stata sostituita dalla raccomandazione R 138.
Invece del rinvio alla direttiva 75/107/CEE, nella nuova ordinanza (art. 25-28) si inseriscono direttamente le disposizioni di tale direttiva per le seguenti ragioni:
a) imprese svizzere che producono bottiglie impiegate come recipienti di misura hanno da sempre dovuto rispettare i requisiti della direttiva 75/107/CEE. È tuttavia evidente che l’integrazione nell’ordinanza consente un accesso più semplice e veloce a tali disposizioni;
b) per garantire che i produttori fabbrichino o gli importatori utilizzino bottiglie impiegate come recipienti di misura che soddisfino i requisiti metrologici di cui all’articolo 27, le autorità d’esecuzione devono eseguire i pertinenti controlli secondo gli articoli 32 e 33.
Le prescrizioni in materia di controllo sono rette dall’allegato 3 della nuova ordinanza, nel quale sono state integralmente trasposte dall’allegato II della direttiva 75/107/CEE.