Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/121: Ordinanza sulle dichiarazioni e ordinanza sulle prescrizioni tecniche concernenti le indicazioni di quantità che figurano sugli imballaggi preconfezionati industriali · 27 pagine

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I contenuti fondamentali dell’ordinanza vigente saranno mantenuti anche nella nuova ordinanza. Secondo l’articolo 19 capoverso 5 si applicano le seguenti regole:

Gli imballaggi preconfezionati il cui contenuto diminuisce col tempo per ragioni naturali, devono adempiere i requisiti dell’articolo 19 al momento della:

a) prima immissione in commercio in Svizzera o in uno Stato membro dello Spazio economico europeo, se sono stati prodotti in uno di tali Stati e contrassegnati con il marchio di conformità «e»;

b) prima immissione in commercio in Svizzera, negli altri casi.

Art. 20 Contenuto in base alla lunghezza o alla superficie

Per gli imballaggi contenenti merci vendute in base alla lunghezza e alla superficie (p.es. fili o stoffe), l’ordinanza in vigore (art. 20 cpv. 4) prevede uno scarto per difetto tollerato corrispondente al 5 per cento della quantità nominale. Dato che manca una direttiva europea in merito, in Europa gli scarti per difetto di merci vendute in base alla lunghezza e alla superficie non sono armonizzati. La nuova ordinanza si riferisce tuttavia agli scarti per difetto previsti dalla raccomandazione OIML R 87 (edizione 2004). Inoltre, l’articolo 20 capoverso 1 della nuova ordinanza precisa che, al momento della prima immissione in commercio, il valore medio del contenuto effettivo dell’imballaggio preconfezionato non deve essere inferiore alla quantità nominale.

A differenza di quanto previsto dall’ordinanza vigente, in futuro per gli imballaggi preconfezionati il cui contenuto è indicato in base alla lunghezza dovranno essere adempite le seguenti condizioni (art. 20 cpv. 2):

a) se la lunghezza non è superiore a 5 m non è tollerato alcuno scarto per difetto;

b) se la lunghezza è superiore a 5 m è tollerato uno scarto per difetto non superiore al 2 per cento.

Per gli imballaggi preconfezionati il cui contenuto è indicato in base alla superficie sarà in futuro tollerato, a differenza di quanto previsto dall’ordinanza vigente, uno scarto per difetto non superiore al 3 per cento (art. 20 cpv. 3).

Gli scarti per difetto previsti dalla nuova ordinanza per il contenuto effettivo di imballaggi preconfezionati il cui contenuto è indicato in base alla lunghezza o alla superficie garantiscono quindi una maggiore protezione dei consumatori rispetto a quanto previsto sinora.

Art. 21 Contenuto effettivo in base al numero di pezzi

Secondo l’ordinanza vigente (art. 23 cpv. 3) gli imballaggi preconfezionati di merci vendute al pezzo devono contenere il numero di pezzi indicato. Negli imballaggi preconfezionati che contengono più di 100 pezzi è ammesso un errore fortuito di un pezzo per ogni centinaia intera. Dato che non esiste una direttiva europea, in Europa gli scarti per difetti delle merci vendute al pezzo non sono armonizzati. La nuova ordinanza riprenderà tuttavia gli scarti per difetto previsti dalla raccomandazione OIML R 87 (edizione 2004).

Nella nuova ordinanza agli imballaggi preconfezionati il cui contenuto è indicato in base al numero di pezzi si applicheranno le seguenti regole (art. 21):

a) negli imballaggi preconfezionati contenenti non più di 50 pezzi, il contenuto effettivo non può essere inferiore alla quantità nominale;

b) negli imballaggi preconfezionati contenenti più di 50 pezzi:

1. il contenuto effettivo medio non può essere inferiore alla quantità nominale; e

2. lo scarto per difetto non può essere superiore a un pezzo per ogni centinaia iniziata.