Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/121: Ordinanza sulle dichiarazioni e ordinanza sulle prescrizioni tecniche concernenti le indicazioni di quantità che figurano sugli imballaggi preconfezionati industriali · 27 pagine
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1 Situazione iniziale
I consumatori acquistano la maggior parte dei prodotti per i loro bisogni quotidiani sotto forma di imballaggi preconfezionati, vale a dire merci che sono state prodotte e confezionate in loro assenza. Essi devono avere la garanzia che le indicazioni relative alla quantità di merce contenuta negli imballaggi preconfezionati corrisponda al contenuto effettivo. Tale corrispondenza deve essere assicurata anche nella vendita di merce sfusa. Ciò crea anche le condizioni affinché le indicazioni del prezzo unitario secondo l’articolo 5 f dell‘ordinanza
dell’11 dicembre 1978 sull’indicazione dei prezzi (OIP, RS 942.211) siano corrette.
Le disposizioni sulle indicazioni di quantità intendono proteggere i consumatori dai danni economici risultanti dall’acquisto di imballaggi preconfezionati contenenti una quantità di merce inferiore a quella indicata oppure di merce sfusa la cui quantità non è corretta..Per garantire tale protezione occorre disciplinare i seguenti ambiti:
le indicazioni di quantità nella vendita di merce sfusa;
i requisiti metrologici per il contenuto effettivo degli imballaggi preconfezionati;
il contrassegno degli imballaggi preconfezionati;
le procedure per il controllo delle indicazioni di quantità;
le responsabilità del produttore e dell’importatore; e
i compiti e le competenze delle autorità di esecuzione.
Le disposizioni servono anche a garantire la concorrenza leale di industria e commercio,
poiché se un concorrente non rispetta le prescrizioni di legge, subisce un danno anche chi produce imballaggi confezionati conformemente alla legge. Inoltre la nuova ordinanza protegge le imprese dalle richieste concernenti scarti per difetto ingiustificati (art. 19).
In Svizzera, questi ambiti sono attualmente disciplinati in due ordinanze:
Ordinanza dell’8 giugno 1998 sulla misurazione e indicazione della quantità delle merci misurabili nelle transazioni commerciali (Ordinanza sulle dichiarazioni;
RS 941.281);
Ordinanza del 12 giugno 1998 sulle prescrizioni tecniche concernenti le indicazioni di quantità che figurano sugli imballaggi preconfezionati industriali (RS 941.281.1).
Il disciplinamento in vigore si fonda sull’articolo 11 delle legge federale del 9 giugno 1977 sulla metrologia (RS 941.20). Il 1° gennaio 2013 tale legge sarà probabilmente sostituita da una nuova legge sulla metrologia (LMetr). L’articolo 14 della nuova legge disciplina le indicazioni di quantità (FF 2010 4357). Alla data d’entrata in vigore della nuova legge sulla metrologia le due suddette ordinanze saranno sostituite da una nuova normativa. È prevista un’ordinanza del Consiglio federale sulle indicazioni di quantità nella vendita di merce sfusa e sugli imballaggi preconfezionati (Ordinanza sulle indicazioni di quantità) che riprenderà in un allegato le disposizioni sugli imballaggi preconfezionati attualmente contenute in
un’ordinanza del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP). Per il disciplinamento dei dettagli è prevista un’ordinanza del DFGP.