Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/121: Ordinanza sulle dichiarazioni e ordinanza sulle prescrizioni tecniche concernenti le indicazioni di quantità che figurano sugli imballaggi preconfezionati industriali · 27 pagine
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Art. 22 Contenuto effettivo in base al peso sgocciolato
L’ordinanza vigente non prevede requisiti metrologici particolari e neppure prescrizioni di controllo per il contenuto di imballaggi preconfezionati il cui contenuto è indicato in base al peso sgocciolato.
La nuova ordinanza prevede che alla quantità totale, ovvero alla sostanza solida più il liquidi di copertura, si applichino i requisiti metrologici di cui all’articolo 19. In particolare si applica anche il principio secondo cui il marchio europeo di conformità «e» si riferisce soltanto al contenuto effettivo totale (art. 23 cpv. 3).
In seno all’Unione europea i requisiti metrologici per il peso sgocciolato non sono armonizzati. Non sono armonizzate neppure le regolamentazioni del Codex Alimenarius
CX/PFV/10/25/7 2010 con quelle della raccomandazione OIML-R 87 allegato C.
La nuova ordinanza tiene conto della specificità dei prodotti con un peso sgocciolato e in particolare anche dello scambio di sostanze tra le derrate alimentari solide e il liquido di copertura. Nel controllo del peso sgocciolato saranno pertanto applicati valori di tolleranza più elevati, la cui violazione può portare al rifiuto di una partita o di un imballaggio preconfezionato (art. 22 cpv. 1 lett. b e c).
Pure per motivi inerenti allo scambio di sostanze, per alcune merci occorre fissare dei periodi nei quali devono adempiere le condizioni di cui all’articolo 22 capoverso 1. Secondo
l’articolo 22 capoverso 3 sarà il DFGP a definire tali periodi (fondandosi sulla raccomandazione OIML-R 87 allegato C). A titolo di esempio si possono menzionare:
frutta, verdura e altre derrate alimentari vegetali: da 30 giorni dopo l’imballaggio fino alla
scadenza della data di conservazione;
piccole salsicce e altri prodotti a base di carne: da cinque giorni dopo l’imballaggio fino
alla scadenza della data di conservazione.
Art. 23 Marchio di conformità
Nell’ordinanza sulla dichiarazione vigente non esiste alcuna base per il marchio di conformità «e» della CEE, utilizzato da molti produttori (soprattutto in Europa). L’articolo 23 della nuova ordinanza intende stabilire le condizioni per apporre il marchio di conformità «e» su un imballaggio preconfezionato.
Attualmente molti produttori svizzeri non si rendono conto dell’importanza del marchio di conformità. L’inosservanza delle pertinenti disposizioni legali può causare costi notevoli ai produttori e anche agli importatori di imballaggi preconfezionati. Pertanto, l’articolo 29 lettera a definisce gli obblighi dei produttori e degli importatori che apportano il marchio «e» sui propri imballaggi preconfezionati.
Sezione 4: Imballaggi preconfezionati contenenti quantità nominali divergenti
Art. 24
L’articolo 20 capoverso 2 lettera a e l’articolo 20 capoverso 3 dell’ordinanza vigente definiscono i requisiti metrologici per gli imballaggi preconfezionati nei quali la quantità varia da un imballaggio all’altro (imballaggi aleatori, imballaggi preconfezionati contenenti quantità nominali divergenti).
In seno all’Unione europea gli imballaggi preconfezionati contenenti quantità nominali divergenti non sono armonizzati e sottostanno alla legislazione nazionale. In Svizzera i requisiti metrologici degli imballaggi preconfezionati contenenti quantità nominali divergenti saranno anche in futuro disciplinati per legge, poiché tale disciplinamento fornisce un contributo importante alla protezione dei consumatori.