Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/121: Ordinanza sulle dichiarazioni e ordinanza sulle prescrizioni tecniche concernenti le indicazioni di quantità che figurano sugli imballaggi preconfezionati industriali · 27 pagine

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Art. 10 cpv. 3 (Indicazioni della quantità secondo il tipo di merce)

Se l’indicazione del numero di pezzi è più confacente al contenuto di un imballaggio preconfezionato di merce che non sia una derrata alimentare, la quantità nominale può essere indicata in base al numero di pezzi. Ciò vale in particolare per i seguenti prodotti:

a) imballaggi preconfezionati contenenti materiale per la costruzione (viti, chiodi, ecc.);

b) pastiglie (tab) per lavatrici e lavastoviglie;

c) prodotti cosmetici (piccoli saponi, shampoo in porzioni, creme, ecc.);

d) ossa da masticare per cani;

e) coloranti per prodotti tessili in porzioni di peso inferiore a 20 g;

f) imballaggi contenenti cubetti accendifuoco e accendigrill.

Art. 17 cpv. 4 (Merce con peso sgocciolato)

La procedura metrologica per la definizione del peso sgocciolato è retta dalla raccomandazione OIML R 87 allegato C (edizione 2004) e dalla guida WELMEC 6.8 (edizione 2006, attualmente in revisione).

L‘apparecchiatura per definire il peso sgocciolato è composta da un setaccio con una distanza tra le maglie di 2,5 mm è uno spessore dei fili di 1,2 mm. Per le quantità non superiori a 850 ml la circonferenza del setaccio è di 30 cm. Per la designazione del peso sgocciolato il setaccio deve essere inclinato con un angolo di 17°-20° rispetto al piano orizzontale. Il tempo di sgocciolatura è di due minuti.

Art. 18 cpv. 2 (Merce surgelata)

La procedura metrologica per definire il peso netto è retta dalla raccomandazione OIML R 87 allegato D (edizione 2004) e dalla guida WELMEC 6.8 (edizione 2006, attualmente in revisione).

Per quanto riguarda la merce surgelata si distinguono le seguenti categorie di prodotti:

a) frutta e verdura surgelata;

b) frutti di mare coperti da uno strato sottile di ghiaccio,

c) gamberi e scampi surgelati.

L’apparecchiatura per definire il peso netto corrisponde a quella prevista per l’articolo 17 capoverso 4.

Di regola la merce surgelata viene scongelata mettendola sotto l’acqua corrente o in acqua. In seguito è messa sul setaccio (circonferenza 20 cm o 30 cm, a seconda della quantità). La merce deve restare sul setaccio per due minuti.

Art. 22 cpv. 3 (Contenuto effettivo base al peso sgocciolato)

Il DFGP disciplina:

a) quando il peso sgocciolato deve adempiere le condizioni di cui al capoverso 1.

Per motivi inerenti allo scambio di sostanze, per determinate merci occorre definire un lasso di tempo entro il quale la merce deve adempiere le condizioni dell’articolo 22 capoverso 1. La raccomandazione OIML R 87 allegato C fissa tale lasso di tempo per vari prodotti, quali ad esempio:

 frutta, verdura ed altri prodotti alimentari vegetali: 30 giorni dall’imballaggio fino alla scadenza della durata di conservazione minima;

 prodotti con pesce salato, pesce, scampi, molluschi ecc. Marinati: subito dopo la produzione fino a 14 giorni dopo la produzione;

 piccole salsicce e altri prodotti di carne: cinque giorni dall’imballaggio fino alla scadenza della durata di conservazione minima.