Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/121: Ordinanza sulle dichiarazioni e ordinanza sulle prescrizioni tecniche concernenti le indicazioni di quantità che figurano sugli imballaggi preconfezionati industriali · 27 pagine
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L’articolo 14 capoverso 3 dell’ordinanza in vigore, secondo cui deve apparire chiaramente il carattere sussidiario di altre indicazioni a titolo complementare apportate sull’imballaggio,
sarà abrogato. Se un produttore desidera apportare due indicazioni (p.es. Ketchup 300 ml, 342 g), entrambe le indicazioni di quantità devono essere corrette e soddisfare i requisiti di cui all’articolo 19 della nuova ordinanza.
Art. 12 Indicazione della quantità in base alla superficie, alla lunghezza o al numero di pezzi
Alla grandezza del carattere degli imballaggi che indicano la quantità in base alla superficie, alla lunghezza o al numero di pezzi si applica un’altezza minima di 2 mm.
Art. 13 Indicazioni
La nuova ordinanza riprende senza modifica le disposizioni relative all’indicazione della quantità dell’ordinanza vigente (art. 14).
Sezione 2: Tipi particolari di imballaggi preconfezionati
Art. 14 Imballaggi multipli
Nell’articolo 12 capoverso 2 dell’ordinanza in vigore le esigenze dell’indicazione della quantità nel caso di imballaggi multipli non sono sufficientemente chiare e univoche. Negli ultimi anni l’industria si è ripetutamente rivolta all’Ufficio federale di metrologia (METAS) per ottenere informazioni in merito all’indicazione della quantità sugli imballaggi multipli.
Poiché in Europa il disciplinamento degli imballaggi multipli non è armonizzato, la nuova ordinanza riprende le raccomandazioni R 97 (edizione 1997) dell’Organizzazione internazionale di metrologia legale (OIML).
La nuova ordinanza distingue i tre casi seguenti:
capoverso 1: gli imballaggi multipli costituiti da due o più imballaggi contenenti la stessa merce e non destinati a essere venduti singolarmente;
capoverso 2: gli imballaggi multipli costituiti da due o più imballaggi contenenti merce diversa e non destinati a essere venduti singolarmente;
capoverso 3: gli imballaggi multipli costituiti da due o più imballaggi preconfezionati (di quantità uguale o divergente) che da parte loro soddisfano le disposizioni vigenti applicabili alla vendita singola.
La nuova ordinanza (art. 14 cpv. 5) disciplinerà anche gli imballaggi costituiti da prodotti alimentari diversi e tra loro separati. Su tali imballaggi, offerti sempre più spesso dai grandi rivenditori, deve essere indicata la quantità effettiva globale.
Art. 15 Imballaggi preconfezionati contenenti vino e bevande spiritose
L’ordinanza in vigore non contiene disposizioni in merito alle gamme di valori di imballaggi preconfezionati. In Europa, in virtù delle direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE, nel frattempo abrogate, esistevano fino al 2007 numerose disposizioni in merito alle gamme di valori di imballaggi preconfezionati quali lo zucchero, il burro, il latte, la pasta asciutta, il riso, il dentifricio, ecc.
Con l’entrata in vigore della direttiva 2007/45/CE, nello Spazio economico europeo sono state abrogate tutte le disposizioni sulle gamme di valori delle quantità nominali di merci contenute in imballaggi preconfezionati, fatta eccezione per le gamme di valori dei vini e delle bevande spiritose.
Nell’ambito della presente indagine conoscitiva si propongono due varianti di disciplinamento: