Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/121: Ordinanza sulle dichiarazioni e ordinanza sulle prescrizioni tecniche concernenti le indicazioni di quantità che figurano sugli imballaggi preconfezionati industriali · 27 pagine
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presso il produttore di bottiglie svizzero, poiché potranno essere prodotte più bottiglie da 75 cl, mentre contemporaneamente non saranno più necessarie le bottiglie da 70 cl;
in particolare le bottiglie da 70 cl sono anche parte di una tradizione svizzera. Diversi produttori di vino sono riusciti a ottenere per sé un disciplinamento speciale all’interno dell’Unione europea;
per i produttori che esportano vino diminuirà l’onere in termini di logistica, poiché non vi sarà più bisogno di distinguere tra bottiglie da 70 cl e bottiglie da 75 cl e pertanto le autorità d’esecuzione non dovranno più contestare la conformità del marchio «e» sulle bottiglie da 70 cl;
non si possono escludere riduzioni della cifra d’affari nel caso in cui l’aumento di 5 cl non possa essere computato nel prezzo di vendita.
Per i consumatori:
sarà risolto il problema della difficile distinzione di bottiglie da 20 cl e 25 cl da una parte e di quelle da 70 cl e 75 cl dall’altra. Ne consegue un aumento della trasparenza e della possibilità di confrontare i prezzi.
Il tema delle bottiglie da vino è stato recentemente discusso in maniera molto controversa. Ne è testimonianza il fatto che sull’argomento sono già apparsi diversi articoli giornalistici e un’emissione della Televisione della svizzera romanda.
Il capoverso 2 disciplina il caso in cui l’imballaggio multiplo contiene due o più imballaggi singoli preconfezionati. In tal caso ogni singolo imballaggio confezionato deve essere conforme alle quantità nominali elencate nell’allegato 1 della nuova ordinanza.
Il capoverso 3 disciplina il caso in cui un imballaggio preconfezionato contiene due o più imballaggi singoli non destinati a essere venduti singolarmente. In tal caso le quantità nominali elencate nell’allegato 1 della nuova ordinanza si applicano all’imballaggio preconfezionato.
Art. 16 Generatori di aerosol
Nella nuova ordinanza, l’articolo 17 capoverso 2 dell’attuale ordinanza viene ampiamente rivisto e adeguato alla direttiva 2007/45/CE. L’articolo 16 capoverso 1 sancisce, come finora, che il contenuto dei generatori di aerosol comprende la sostanza attiva e il gas propellente. Ciò significa che il gas propellente è parte integrante della merce. Come capacità va indicato quella della fase liquida. Una novità è invece costituita dal fatto che sui generatori di aerosol va indicata la capacità nominale totale del contenitore. Secondo i parametri della Fédération Européenne des Aérosols (FEA) FEA 422 D del 3 agosto 2008 la capacità nominale totale è la capacità rasobordo del contenitore di aerosol aperto, espressa in millilitri (senza indicazione dell’unità).
L’articolo 16 capoverso 2 della nuova ordinanza prevede inoltre che i generatori di aerosol devono recare l’indicazione della capacità nominale totale del loro contenitore in modo tale da evitare confusione con il volume nominale del loro contenuto. Ciò deve essere garantito dall’indicazione di un valore numerico incorniciato da un quadrato. In Europa tale prassi è applicata da parecchi decenni.
Art. 17 Merce con peso sgocciolato
L’articolo 17 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza in vigore sancisce che sulle scatole di conserve va dichiarato il peso sgocciolato se la denominazione specifica del prodotto designa unicamente la parte solida oppure se soltanto quest’ultima è destinata al consumo. Nel passato la definizione di cosa sia destinato al consumo ha ripetutamente dato adito a discussioni (p.es. sardine sott’olio o pomodori secchi sott’olio).
La nuova ordinanza riprende pertanto il disciplinamento del Codex Alimentarius (CODEX STAN 1 – 1985 § 4.3.3), che prevede quanto segue: se una derrata alimentare solida è im-