Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/121: Ordinanza sulle dichiarazioni e ordinanza sulle prescrizioni tecniche concernenti le indicazioni di quantità che figurano sugli imballaggi preconfezionati industriali · 27 pagine

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Capoverso 2: gli imballaggi preconfezionati privi del marchio di conformità di cui

all’articolo 23 possono essere immessi in commercio conformemente al diritto anteriore fino al 31 dicembre 2014. Nel caso della variante B dell’articolo 15 tale disciplina vale anche per le quantità nominali ammesse di vino: le bottiglie da 20 cl e 70 cl prive del marchio di conformità potranno essere immesse in commercio fino alla fine del 2014.

Non è prevista un‘altra disposizione transitoria che consenta l’esaurimento, oltre il

31 dicembre 2014, di stoccaggi di merce esistenti.

Art. 39 Entrata in vigore

L’entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2013, contemporaneamente all’entrata in vigore della nuova legge sulla metrologia (cfr. n. 1, Situazione iniziale).