Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/121: Ordinanza sulle dichiarazioni e ordinanza sulle prescrizioni tecniche concernenti le indicazioni di quantità che figurano sugli imballaggi preconfezionati industriali · 27 pagine

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4 Ordinanza del DFGP sulle indicazioni di quantità

Vari articoli della nuova ordinanza sulle indicazioni di quantità prevedono un disciplinamento complementare in una futura ordinanza del DFGP. La seguente panoramica illustra i principali contenuti di tale ordinanza, ordinati secondo gli articoli della nuova ordinanza sulle indicazioni di quantità che vi rinviano.

art. 3 cpv. 4 (Determinazione della quantità)

È determinante la quantità netta di una merce. Il DFGP può prevedere deroghe. Oltre ai casi menzionati nel commento all’articolo 3 dell’ordinanza sulle indicazioni di quantità, si possono menzionare a titolo d’esempio anche gli imballaggi preconfezionati di formaggio:

a) «Vacherin Mont d’Or». Per il «Vacherin Mont d’Or» può essere dichiarato il peso lordo se lo spessore del coperchio di legno non supera 6 mm e quello del fondo di legno non supera 7 mm e se in rapporto al peso lordo il peso della scatola è contenuto entro determinati limiti;

b) la scorza naturale del formaggio fa parte del peso netto. La crosta artificiale (scorza di cera) non fa invece parte del peso netto (p.es. Babybel o il formaggio della marca «Ritter»).

art. 5 cpv. 2 (Vendita di merce sfusa, misurazione della quantità di merce)

Per la vendita di diverse merci sfuse la futura ordinanza del DFGP prevedrà deroghe dal principio secondo cui la quantità dev’essere misurata mediante strumenti di misurazione conformi alle disposizioni legali. Sono in particolare previste disposizioni sulle merci che possono essere vendute in base al numero di pezzi e che pertanto non devono essere misurate. Ne fanno parte in particolare:

a) prodotti di panetteria, quali panini di peso inferiore a 150 g, piccola panetteria di peso inferiore a 150 g come i cornetti o i panini al latte, pasticcini di peso inferiore a 150 g, torte, biscotti ecc.;

b) prodotti di macelleria che regionalmente e secondo gli usi locali e regionali sono immessi sul mercato come pezzi singoli (salsicce speciali, salsicce essiccate, salsicce fatte in casa ecc.);

c) frutta e verdura: negli ultimi anni il comportamento e le esigenze dei consumatori sono notevolmente mutati e gli acquisti presso benzinai, nelle stazioni ferroviarie e negli aeroporti sono possibili quasi 24 ore al giorno. Molti consumatori desiderano acquistare la frutta e la verdura in piccole porzioni o al pezzo. Pertanto la vendita in base al numero di pezzi è permessa nei negozi take away, Prontoshop, Migrolino, Avecshops e nelle edicole conformemente alla tabella seguente.

I pomodori, le carote, le patate e le albicocche, la cui grandezza può variare notevolmente, continueranno invece a dover essere pesati e venduti in base al peso.

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Un’altra eccezione è prevista per la vendita di pane sfuso con un peso unitario. Se adempie i requisiti dell’articolo 4 capoverso 3 o dell’articolo 19 della futura ordinanza (quantità minima o stesse regole come per il contenuto effettivo di imballaggi confezionati contenti la stessa quantità nominale), anche questo tipo di pane non deve essere pesato in presenza

dell’acquirente.

Tabella per la vendita in base al numero di pezzi: