Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/121: Ordinanza sulle dichiarazioni e ordinanza sulle prescrizioni tecniche concernenti le indicazioni di quantità che figurano sugli imballaggi preconfezionati industriali · 27 pagine

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2 Obiettivi della revisione ed elementi fondamentali

della nuova disciplina

L’ordinanza sulle dichiarazioni attualmente in vigore risale al 1998. La sua applicazione ha evidenziato diverse lacune, tra cui in particolare quelle elencate qui di seguito:

 la definizione del termine fondamentale «imballaggio preconfezionato» non è sufficientemente chiara;

 il disciplinamento delle indicazioni di quantità sugli imballaggi preconfezionati è insufficiente. Negli ultimi anni l’industria si è ripetutamente rivolta all’Ufficio federale di metrologia (METAS) per chiedere informazione sulle disposizioni in materia;

 il disciplinamento in vigore secondo cui nella vendita di merce sfusa alla quantità nette della merce può essere aggiunta una tara fino al 3 per cento del peso della merce, non è più appropriato. Risale a un’epoca in cui molte bilance non avevano un meccanismo che permette di detrarre il peso dell’imballaggio (funzione tara). Oggi la situazione è cambiata;

 l’ordinanza in vigore non prevede una disciplina speciale per il controllo del contenuto effettivo di imballaggi preconfezionati per i quali è indicato il peso sgocciolato. Visto il carattere particolare delle merci con peso sgocciolato, siffatte disposizioni sono tuttavia opportune;

 l’ordinanza in vigore non prescrive la grandezza dei caratteri con cui è indicata la quantità;

 l’ordinanza in vigore non disciplina il marchio di conformità «e», che molti produttori appongono sui propri imballaggi preconfezionati;

 le attuali disposizioni relative all’indicazione del contenuto effettivo di generatori di aerosol non sono più al passo coi tempi. Secondo gli standard della Fédération Européenne des Aérosols (FEA), oltre al volume nominale, su tali generatori occorre indicare anche la capacità totale.

 Le disposizioni metrologiche per gli imballaggi preconfezionati con una quantità nominale divergente non sono più al passo coi tempi.

La nuova ordinanza intende eliminare le suddette lacune rendendo le disposizioni più chiare e adattandole al contesto mutato. In molti ambiti esistono direttive dell’UE appropriate allo scopo che vanno trasposte nel diritto svizzero:

 la direttiva 76/211/CEE del 20 gennaio 1976 stabilisce le modalità dell’indicazione, sugli imballaggi preconfezionati, del peso o volume nominale della merce in essi contenuta. Inoltre, la direttiva definisce gli scarti per difetto tollerati in riferimento al contenuto degli imballaggi preconfezionati, stabilisce dimensioni vincolanti per il carattere delle indicazioni di quantità e contiene le disposizioni sui controlli;

 la direttiva 75/107/CEE del 19 dicembre 1974 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle bottiglie impiegate come recipienti-misura definisce le caratteristiche metrologiche delle bottiglie impiegate come recipienti di misura per volumi nominali da 0,05 L a 5 L. La direttiva ne disciplina il contrassegno e i controlli che le autorità di esecuzione devono svolgere presso i produttori delle bottiglie;

 la direttiva 2007/45/CE contiene gamme di valori vincolanti per la quantità nominale di vino o bevande spiritose contenuta in imballaggi preconfezionati.

Da queste direttive s’intendono trasporre nel diritto svizzero in particolare i seguenti punti:

 la definizione del termine «imballaggio preconfezionato»;

 la disciplina delle condizioni per apporre il marchio europeo di conformità «e» sugli imballaggi preconfezionati;

 la disciplina della grandezza del carattere delle indicazioni di quantità sugli imballaggi preconfezionati;