Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/121: Ordinanza sulle dichiarazioni e ordinanza sulle prescrizioni tecniche concernenti le indicazioni di quantità che figurano sugli imballaggi preconfezionati industriali · 27 pagine

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variante A: si mantiene il disciplinamento attuale, secondo cui per il consumo interno non è prescritto alcun valore per la quantità nominale di vino o bevande spiritose.

Per i vini e le bevande spiritose contrassegnate con il marchio europeo di conformità «e» continuano a essere vincolanti le gamme di valori secondo la direttiva

2007/45/CE.

I produttori svizzeri che mettono in commercio bottiglie di vino non conformi (p.es. 70 cl «e») rischierebbero sanzioni, dal blocco immediato dell’immissione in commercio fino al ritiro del vino già messo in commercio.

In questo contesto sarebbe ipotizzabile introdurre l’indicazione del prezzo unitario (secondo l‘art. 5 cpv. 3 lett. c PBV l’indicazione del prezzo unitario non è attualmente obbligatoria per della capacità nominale di 70 e 75);

variante B: tale variante prevede di riprendere integralmente le gamme di valori delle quantità nominali di vino e bevande spiritose secondo la direttiva 2007/45/CE. Oltre che ai vini e alle bevande spiritose contrassegnate con il marchio europeo di conformità «e», le gamme di valori si applicherebbero pertanto anche a tutti i vini e le bevande spiritose prodotti in Svizzera e messi in commercio. Ciò significherebbe in particolare che dopo un termine di transizione ragionevole i produttori svizzeri non potrebbero più mettere in commercio bottiglie di vino con una quantità di 20 cl o 70 cl.

Già oltre 20 anni fa le cerchie interessate avevano discusso l’idea di introdurre anche in Svizzera le gamme di valori dei vini e delle bevande spiritose previste dall’Unione europea. Con lettera dell’8 maggio 1990 l’Associazione svizzera del commercio del vino aveva comunicato all’Ufficio federale di metrologia che una maggioranza del settore era contraria alla bottiglia da 70 cl e desiderava come unica bottiglia da vino quella da 75 cl. Tuttavia, la maggioranza di coloro che imbottigliano essi stessi il proprio vino si era all’epoca espressa a favore del mantenimento della bottiglia da 70 cl, soprattutto per motivi inerenti al prezzo e alla bellezza della bottiglia.

In una circolare del 6 settembre 1990, inviata ai commercianti di vino, l’Ufficio federale di metrologia invitava le cerchie interessate a passare volontariamente alle bottiglie da 75 cl, senza che il Consiglio federale dovesse emanare un divieto delle bottiglie da 70 cl. Tale passaggio sarebbe stato auspicabile per motivi inerenti alla trasparenza per i consumatori e all’armonizzazione con le disposizioni dell’UE.

Fino a oggi in Svizzera l’auspicato cambiamento su base volontaria non si è verificato. La Svizzera è tuttora l’unico Paese in Europa che ammette a livello nazionale ad esempio le bottiglie da 70 cl. Ciò è opinabile in particolare dal punto di vista della protezione dei consumatori, poiché è quasi impossibile distinguere a occhio nudo tra bottiglie da 70 cl e bottiglie da 75 cl. Non si può tuttavia parlare di un inganno ai danni del consumatore, poiché

l’etichetta della bottiglia deve indicare il contenuto effettivo esatto.

Prima dell’audizione si sono svolte consultazioni informali presso i rappresentanti

dell’industria, delle organizzazioni di protezione dei consumatori e dei venditori al dettaglio Tali consultazioni hanno mostrato che i pareri sono invariati. La presente revisione totale costituisce tuttavia un’occasione per ridiscutere l’attuale disciplinamento (variante B). La variante B consente sia bottiglie da 20 cl o 25 cl sia da 70 cl o 75 cl.

Conseguenze della variante B:

Per il commercio di vino:

 dopo un ragionevole periodo di transizione, potranno essere messe in commercio soltanto bottiglie di vino con una quantità nominale secondo l’allegato 1 della nuova ordinanza;

 in particolare non potranno più essere usate bottiglie da 20 cl e 70 cl; queste dovranno essere riciclate il che causerà costi economici ed ecologici;

 con l’eliminazione delle bottiglie da 20 cl e 70 cl in Svizzera, diminuirà probabilmente di uno o due centesimi il costo del prezzo d’acquisto per unità delle bottiglie vuote