Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/121: Ordinanza sulle dichiarazioni e ordinanza sulle prescrizioni tecniche concernenti le indicazioni di quantità che figurano sugli imballaggi preconfezionati industriali · 27 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 19Fedlex · Rapporto esplicativo

Capitolo 5 Obblighi dei produttori, degli importatori e di altre persone

Art. 29 Persone responsabili

L’articolo 11 dell’ordinanza in vigore disciplina le responsabilità nel modo seguente:

 capoverso 1: chi fabbrica o importa imballaggi preconfezionati è responsabile della loro conformità alle prescrizioni dell’ordinanza.

 capoverso 2: chi offre ai consumatori imballaggi preconfezionati è tenuto ad assicurarsi che vi figurino le indicazioni di quantità prescritte.

La nuova ordinanza disciplina in modo nuovo la responsabilità del rispetto delle sue disposizioni.

Oltre alla responsabilità nel caso di imballaggi preconfezionati, disciplina anche la responsabilità in caso di bottiglie impiegate come recipienti di misura.

a) il produttore è responsabile se gli imballaggi preconfezionati o le bottiglie impiegate come recipienti di misura sono prodotti in Svizzera;

b) il produttore è responsabile se gli imballaggi preconfezionati o le bottiglie impiegate come recipienti di misura sono prodotti in uno Stato membro dello Spazio economico europeo e immessi in commercio in Svizzera;

c) l’importatore è responsabile se da uno Stato terzo importa in Svizzera o in uno Stato membro dello Spazio economico europeo imballaggi preconfezionati o bottiglie impiegate come recipienti di misura (prodotti in uno Stato terzo).

Ne consegue che ad esempio gli imballaggi preconfezionati provenienti dall’Italia, prodotti da un produttore in Italia e che recano il marchio di conformità «e», in Svizzera non sono considerati prodotti importati, bensì prodotti fabbricati nell’Unione europea. Tali imballaggi devono recare l’iscrizione del produttore italiano conformemente all’articolo 11 capoverso 1 lettera c. Per quanto riguarda l’indicazione della quantità non è necessaria un’indicazione di una persona fisica o giuridica Svizzera. Inoltre, in virtù degli Accordi bilaterali con l’Unione europea, le autorità d’esecuzione svizzere possono effettuare il controllo soltanto per campionamento e non sistematicamente.

Se invece un imballaggio preconfezionato, come ad esempio un vino californiano, munito del marchio di conformità «e» viene importato nello Spazio economico europeo, il vino, se imbottigliato negli Stati Uniti, deve recare l’indicazione di un importatore residente in Svizzera o in uno Stato membro dello Spazio economico europeo. L’importatore deve garantire che il vino importato soddisfi i requisiti dell’ordinanza.

Art. 30 Misurazione o controllo della quantità

In riferimento agli strumenti di controllo l’articolo 24 dell’ordinanza in vigore prevede quanto segue:

1Se non utilizzano recipienti di misura come imballaggio preconfezionato, le stazioni di preparazione di imballaggi preconfezionati industriali devono disporre di strumenti di misura conformi alle esigenze [dell’ordinanza del 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misurazione] per controllare la quantità della merce messa negli imballaggi.

2Le macchine di riempimento di dette stazioni di preparazione non sottostanno all’obbligo della verificazione.

Tale articolo non è più al passo coi tempi e lascia inoltre spazio a diverse interpretazioni. La prassi attuale prevede che una stazione di preparazione sia provvista di uno strumento per la confezione degli imballaggi preconfezionati (macchina di riempimento) e di uno strumento di misura (strumento di controllo) per controllare la quantità della merce messa negli imballaggi. Lo strumento di controllo può costituire parte integrante della stazione di preparazione o es-