Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/121: Ordinanza sulle dichiarazioni e ordinanza sulle prescrizioni tecniche concernenti le indicazioni di quantità che figurano sugli imballaggi preconfezionati industriali · 27 pagine
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serne indipendente. Nelle moderne stazioni di preparazione lo strumento di controllo è per lo più parte integrante del sistema (cosiddetto checkweigher). A dipendenza del fatto che la bilancia di controllo sia parte integrante del sistema o meno, l’articolo 30 capoverso 2 della nuova ordinanza prevede quanto segue:
a) stazioni di preparazione con strumento di controllo integrato: lo strumento di controllo è retto dall’ordinanza del DFGP del 19 marzo 2006 sugli strumenti per pesare a funzionamento automatico (RS 941.214). Un produttore svizzero che si serve di stazioni di preparazione con strumento di controllo integrato non deve mettere a disposizione del personale addetto alla vendita ulteriori strumenti di misura per controllare gli imballaggi preconfezionati;
b) stazioni di preparazione senza strumento di controllo integrato: in tal caso il produttore è tuttora tenuto a impiegare uno strumento di misura per controllare la quantità della merce messa negli imballaggi. Tali strumenti devono soddisfare i requisiti
dell’ordinanza del DFGP del 16 aprile 2004 sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico (RS 941.213).
L’articolo 30 capoverso 3 stabilisce che i controlli potranno essere effettuati anche per campionamento.
Il capoverso 5 definisce gli obblighi dell’importatore conformemente alla direttiva 76/211/CEE allegato I 4. Se per ragioni logistiche o altri motivi non può effettuare la misurazione o il controllo, l’importatore può fornire la prova di essersi premunito di tutte le garanzie che gli consentono di assumersi la propria responsabilità in riferimento alla merce importata. Tale prova potrebbe ad esempio consistere nel presentare i documenti di riempimento del produttore o nel dimostrare con un certificato di un ufficio metrologico o di un servizio accreditato che il processo di riempimento del produttore è stato controllato.
Il capoverso 6 sancisce che per le merci la cui quantità è indicata in base al volume, le disposizioni sul controllo o la misurazioni sono soddisfatte se per la produzione degli imballaggi preconfezionati vengono usate e riempite conformemente alle disposizioni legali bottiglie impiegate come recipienti di misura che soddisfano le condizioni di cui agli articoli 25-28. In questa sede occorre tuttavia chiarire che qualora vengano utilizzate bottiglie impiegate come recipienti di misura non conformi, il produttore è lo stesso responsabile del rispetto del contenuto conformemente all’articolo 19.
Il capoverso 7 sancisce che i risultati delle misurazioni e dei controlli devono essere conservati per almeno cinque anni.
Il capoverso 8 stabilisce che il DFGP può disciplinare le procedure di misurazione e controllo. Può in particolare definire gli strumenti di misurazioni appropriati allo scopo o i requisiti di precisione che devono essere soddisfatti.
Art. 31 Obblighi di comunicazione
L’articolo 31 della nuova ordinanza disciplinerà in futuro gli obblighi di comunicazione.
L’articolo 11 della nuova legge sulla metrologia costituisce una base legale formale esplicita per gli obblighi di annunciare e informare (FF 2011 4357).
I produttori svizzeri di imballaggi preconfezionati su cui appongono il marchio di conformità «e», devono comunicarlo all’Istituto federale di metrologia. In Svizzera vi sono circa
350 imprese che contrassegnano gli imballaggi preconfezionati con il marchio di conformità. Tali imprese sono pertanto tenute a rispettare le pertinenti direttive dell’Unione europea, cosa che spesso non avviene. L’obbligo di comunicazione agevola i controlli delle autorità e contribuisce a impedire l’uso abusivo del marchio di conformità.