Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/121: Ordinanza sulle dichiarazioni e ordinanza sulle prescrizioni tecniche concernenti le indicazioni di quantità che figurano sugli imballaggi preconfezionati industriali · 27 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo

3 Commento delle singole disposizioni

Titolo e ingresso

Il titolo breve dell’ordinanza attualmente in vigore (Ordinanza sulla dichiarazione) è troppo vasto e trae quindi inganno, poiché il termine dichiarazione riguarda, oltre alle indicazioni di quantità, anche tutte le altre indicazioni relative alle merci richieste per legge. Per tale motivo il titolo della nuova ordinanza recita «Ordinanza sulle indicazioni di quantità nella vendita di merce sfusa e sugli imballaggi preconfezionati».

Nell’ingresso la futura ordinanza rinvia all’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità RS 0.946.526.81) poiché tra i settori di prodotti contemplati da tale accordo vi sono anche gli imballaggi preconfezionati (allegato 1 capitolo 11 dell’accordo).

Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione

La futura ordinanza disciplina:

a) le indicazioni di quantità per i consumatori relative alla merce sfusa e agli imballaggi preconfezionati con la stessa o con divergente quantità nominale;

b) i requisiti delle bottiglie impiegate come recipienti di misura;

c) gli obblighi dei produttori, degli importatori e di altre persone;

d) i controlli delle autorità.

La futura ordinanza non si applica:

a) agli imballaggi preconfezionati la cui quantità nominale è inferiore a 5 g o a 5 ml. Non vi è quindi alcuna modifica rispetto alle disposizioni attualmente in vigore (cfr. art. 13 lett. a dell’ordinanza sulla dichiarazione);

b) agli imballaggi preconfezionati di medicamenti;

c) alle merci distribuite gratuitamente o in aggiunta alla prestazione in senso proprio. Sono ad esempio contemplati lo zucchero, la panna ed eventualmente il cioccolatino che il consumatore riceve al ristorante insieme al caffè. Non si tratta di una modifica rispetto alle disposizioni attualmente in vigore (cfr. art. 13 lett. b dell’ordinanza sulla dichiarazione).

L’ordinanza in vigore non disciplina la delimitazione delle competenze nel controllo delle indicazioni di quantità sugli imballaggi preconfezionati di medicamenti. Finora i verificatori, cui compete il controllo degli imballaggi preconfezionati, hanno controllato l’indicazione corretta della quantità delle caramelle contro il mal di gola e la raucedine che appartengono alla categoria di medicamenti E (art. 27 dell’ordinanza del 17 ottobre 2001 sui medicamenti;

RS 812.212.21) e che sono eventualmente contraddistinti dal marchio di conformità «e».

L’avamprogetto della nuova ordinanza sulle indicazioni di quantità prevede che gli imballaggi preconfezionati di medicinali non sottostiano più a tale ordinanza.

Ciò significa che le imprese che producono imballaggi preconfezionati a volte dichiarati come medicamenti della categoria E e a volte no, dovranno essere controllate sia da Swissmedic che dalle autorità d’esecuzione della metrologia legale. Tale obbligo si estende in particolare anche ai controlli delle indicazioni di quantità sugli imballaggi preconfezionati contraddistinti dal marchio di conformità «e».