Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/121: Ordinanza sulle dichiarazioni e ordinanza sulle prescrizioni tecniche concernenti le indicazioni di quantità che figurano sugli imballaggi preconfezionati industriali · 27 pagine
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Art. 2 Definizioni
Oltre alle definizioni già contenute nell’ordinanza sulla dichiarazione, la nuova ordinanza definisce in modo più chiaro gli imballaggi preconfezionati. Gli imballaggi preconfezionati sono merci contenute in confezioni di qualsiasi tipo, misurate e chiuse in assenza del consumatore e la cui quantità non può essere modificata senza aprire o alterare palesemente l’imballaggio stesso. Il pane offerto in vendita senza imballaggio o in un involucro aperto non è pertanto considerato un imballaggio preconfezionato né nell’ordinanza in vigore né in quella nuova, ma deve anch’esso soddisfare i requisiti di quantità e di tolleranza di cui all’articolo 18 (cfr. anche il commento all’art. 5 cpv. 2 al n. 4).
Art. 3 Determinazione della quantità
Nel commercio la quantità dei prodotti misurabili va determinata in base al peso, al volume, alla superficie, alla lunghezza o al numero di pezzi. È determinante la quantità netta, ossia la quantità di una merce senza l’imballaggio o qualsiasi altro involucro.
Il DFGP può prevedere eccezioni, che tuttavia vanno applicate in modo molto restrittivo. A titolo di esempio si possono menzionare gli imballaggi preconfezionati del formaggio «Vacherin Mont d’Or». In tal caso sull’imballaggio la specificazione «lordo» deve tuttavia essere indicata per esteso accanto all’indicazione della quantità.
Per le indicazioni di quantità sugli imballaggi preconfezionati la nuova ordinanza non prevede novità rispetto all’ordinanza sulla dichiarazione. Per quanto riguarda la vendita di merce sfusa, nella nuova ordinanza le eccezioni che permettono di indicare il peso lordo invece di quello netto saranno notevolmente ridotte.
Secondo l’articolo 8 dell’ordinanza sulle dichiarazioni attualmente in vigore nella vendita di merce sfusa, se per ragioni igieniche è necessario un foglio di carta, un sacchetto, un vasetto o una vaschetta per mettere la merce sul piatto della bilancia, il peso di detto imballaggio può essere compreso nel peso netto della merce se non supera il 3 per cento del peso di quest’ultima. Con l’entrata in vigore della nuova ordinanza tale regolamentazione sarà abolita, fatto salvo un periodo di transizione di un anno (art. 38 cpv. 1). Le bilance moderne usate oggigiorno hanno un meccanismo che permette di detrarre il peso dell’imballaggio (funzione tara), di modo che ad esempio il macellaio può vendere senz’altro al consumatore la carne a peso netto.
La futura ordinanza del DFGP disciplinerà le deroghe al principio del peso netto. Saranno consentite solo poche eccezioni, ad esempio i sacchetti fino a 2 g nel caso in cui il consumatore si serve da sé nella vendita al dettaglio. Un’eccezione è prevista anche per i dolciumi, quali le caramelle e i cioccolatini, offerti in vendita al pezzo e per i quali è necessario, per motivi igienici, un foglio protettivo. Il peso di tale foglio potrà essere compreso anche in futuro nel peso netto della merce.
Un’ulteriore eccezione è prevista per la vendita alle bancarelle del mercato, dove spesso non sono a disposizione bilance con una funzione tara. In questi casi sarà ancora tollerato aggiungere al peso netto il materiale d’imballaggio necessario per motivi igienici, a condizione che non superi il 3 per cento del peso della merce.
Nella determinazione del volume va tenuto conto dell’espansione della merce in funzione della temperatura. Pertanto il capoverso 2 sancisce che per le merci in generale è determinante la quantità a una temperatura di 20° C. Per i carburanti e i combustibili la temperatura di riferimento è di 15° C. Per i prodotti surgelati quali il gelato, la cui quantità è indicata in base al volume, la quantità va definita a una temperatura di < 0° C.
Il capoverso 3 stabilisce che per peso s’intende l’indicazione della bilancia senza correzione della spinta aerostatica.
Secondo le norme internazionali (raccomandazione dell’OIML R 22 sulle tavole alcolometriche), nella conversione del peso netto di miscele di alcol e acqua in litri di alcol puro, effettuata anche dalla Regia federale degli alcool per il calcolo delle imposte, si continua a tenere conto della correzione della spinta aerostatica.