Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/121: Ordinanza sulle dichiarazioni e ordinanza sulle prescrizioni tecniche concernenti le indicazioni di quantità che figurano sugli imballaggi preconfezionati industriali · 27 pagine

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Art. 7 Ubicazione dell’indicazione di quantità

La quantità della merce non imballata o parzialmente imballata, come ad esempio un pane o una salsiccia, può essere indicata in un altro luogo che sulla merce stessa. In una panetteria, ad esempio, la quantità è normalmente indicata su un cartellino. La concordanza tra

l’indicazione della quantità e la merce deve essere garantita.

Art. 8 Spaccio di merci in esercizi di ristorazione e in occasione di manifestazioni pubbliche

L’avamprogetto riprende l’articolo 9 capoverso 1 dell’ordinanza vigente. Continuerà quindi a essere applicato il principio secondo cui negli esercizi pubblici, nelle mense aziendali e in occasione di manifestazioni pubbliche lo spaccio di bevande pronte al consumo per le quali il consumatore paga un prezzo in funzione della quantità può avvenire soltanto in misure per lo spaccio contrassegnate conformemente all’ordinanza del DFGP del 19 marzo 2006 sulle misure di volume (RS 941.211). Fanno eccezione le mescolanze di diverse bevande pronte al consumo e le bevande preparate con acqua (caffè, sciroppo, ecc.) o servite con ghiaccio come i cocktail ecc.

I capoversi 3 e 4 dell’articolo 9 dell’ordinanza vigente non subiscono modifiche importanti. L’indicazione di quantità non è richiesta per i cibi serviti o offerti in self service, venduti per asporto o forniti a domicilio da esercizi di ristorazione e take-away. Il capoverso 3 della nuova ordinanza stabilisce tuttavia che chi offre cibi in self service, per i quali indica un prezzo di base, deve usare, per la determinazione del peso, bilance conformi alle prescrizioni legali. Il ristorante in questione deve inoltre provvedere affinché si possa pesare la quantità netta della merce.

Gli esercizi di ristorazione che forniscono ai loro clienti informazioni sulla quantità della pietanza, ad esempio «bistecca 300 g», non sono tenuti a usare strumenti di misurazione conformi all’ordinanza del 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misurazione.

Art. 9 Indicazioni di quantità ai distributori automatici

A differenza dell’articolo 10 dell’ordinanza vigente, la futura ordinanza non disciplina più l’indicazione del prezzo ai distributori automatici. Tale indicazione sarà oggetto esclusivo dell’ordinanza dell’11 dicembre 1978 sull’indicazione dei prezzi (RS 942.211).

Dall’entrata in vigore, il 15 febbraio 2006, dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione, i distributori automatici che forniscono bibite pronte al consumo per le quali il cliente paga un prezzo in funzione della quantità devono essere immessi in commercio mediante una dichiarazione di conformità. A titolo d’esempio si possono menzionare i distributori automatici di latte ubicati nelle fattorie o i distributori automatici di vino che si trovano in numero sempre maggiore nei ristoranti. Secondo il capoverso 2 della nuova ordinanza, in assenza di una dichiarazione di conformità dei distributori automatici, si possono anche usare misure per lo spaccio conformi all’ordinanza del DFGP del 19 marzo 2006 sulle misure di volume. Per il resto si mantiene in linea di massima il disciplinamento vigente. Si rinuncia tuttavia alla deroga prevista dall’articolo 10 capoverso 4 dell’attuale ordinanza, ossia all’autorizzazione di distributori automatici che indicano sempre una quantità minima.

Capitolo 3 Imballaggi preconfezionati

Sezione 1: Requisiti generali

Art. 10 Indicazione della quantità secondo il tipo di merce

L’attuale ordinanza non prevede disposizioni che prescrivano se la quantità debba essere indicata in base al volume o al peso nominale. La nuova ordinanza colma questa lacuna, in quanto, fatte salve pratiche commerciali divergenti, gli imballaggi preconfezionati di prodotti