Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/121: Ordinanza sulle dichiarazioni e ordinanza sulle prescrizioni tecniche concernenti le indicazioni di quantità che figurano sugli imballaggi preconfezionati industriali · 27 pagine

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mersa in un liquido di copertura, l’imballaggio preconfezionato deve indicare, oltre al contenuto totale, anche il peso sgocciolato. Sono considerati liquidi di copertura l’acqua, le soluzioni saline e zuccherine, l’aceto e nel caso della frutta o della verdura, i loro succhi.

Il Codex Alimentarius non menziona esplicitamente l’olio tra i liquidi di copertura. Nel caso, ad esempio, di imballaggi preconfezionati di tonno o sardine sott’olio, il produttore ha ciononostante la possibilità di indicare il peso sgocciolato.

L’articolo 17 capoverso 3 disciplina l’indicazione della quantità del peso sgocciolato. Il peso sgocciolato deve essere indicato in modo facilmente riconoscibile e chiaramente leggibile nelle immediate vicinanze del contenuto totale e con una grandezza di carattere non inferiore a a quella di quest’ultimo.

Secondo l’articolo 17 capoverso 4 la procedura metrologica per il peso sgocciolato è disciplinata dal DFGP. Tale disciplina si fonderà sulla raccomandazione OIML R 87 allegato C (edizione 2004) o anche sulla guida WELMEC 6.8.

Art. 18 Merce surgelata

L’articolo 17 capoverso 3 dell’ordinanza vigente disciplina l’indicazione del contenuto della merce surgelata. La nuova ordinanza non modifica la sostanza di tale disciplina. Secondo l’articolo 18 capoverso 1 della nuova ordinanza si continua ad applicare il principio secondo cui il contenuto corrisponde al peso della merce allo stato gelato senza ghiaccio e senza l’involucro di ghiaccio che eventualmente copre la merce.

Secondo l’articolo 18 capoverso 2 della nuova ordinanza il DFGP disciplina la procedura metrologica per definire il peso della merce surgelata. Tale disciplina è retta dalla raccomandazione OIML R 87 allegato D (edizione 2004).

La definizione di una merce surgelata è retta dall’articolo 18 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari

(RS 817.022.21).

Sezione 3: Imballaggi preconfezionati contenenti la medesima quantità nominale

Art. 19 Contenuto in base al peso o al volume

L’articolo 20 capoverso 1 lettere a-c dell’ordinanza in vigore disciplina i requisiti metrologici per gli imballaggi preconfezionati contenenti la stessa quantità nominale. Tali requisiti si designano di regola con l’espressione «three packers rules» e sono armonizzati in seno

all’Unione europea.

L’articolo 19 capoversi 1 e 2 riprende le disposizioni vigenti senza modificarle. Anche gli scatti per difetto tollerati degli imballaggi preconfezionati contenenti la medesima quantità nominale, di cui all’articolo 20 capoverso 3 dell’ordinanza vigente, sono ripresi nell’articolo 19 capoverso 3 della nuova ordinanza, con la differenza che in futuro per gli imballaggi preconfezionati con una quantità nominale superiore a 50 kg o 50 L non sono più specificati scarti per difetto.

I valori degli scarti per difetto per quantità nominali tra 10 kg e 50 kg (10 L e 50 L), definiti nell’articolo 19 capoverso 3 della nuova ordinanza, corrispondono ai valori della raccomandazione OIML R 87 tabella 2 (edizione 2004)..

L’articolo 19 capoverso 4 della nuova ordinanza stabilisce come arrotondare, per

l’applicazione della tabella di cui al capoverso 3, i valori degli scarti per difetto tollerati indicati in percentuali di unità di peso o di volume. Le disposizioni corrispondono alla direttiva

76/211/CEE allegato 1 numero 2.4.

L’articolo 21 dell’ordinanza vigente definisce il momento in cui gli imballaggi preconfezionati devono adempiere i requisiti metrologici. Ciò è particolarmente importante per la merce che perde peso a causa della perdita naturale di acqua, come ad esempio i mandarini, i cavolfiori, i funghi, ecc.