Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/121: Ordinanza sulle dichiarazioni e ordinanza sulle prescrizioni tecniche concernenti le indicazioni di quantità che figurano sugli imballaggi preconfezionati industriali · 27 pagine

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Chi produce in Svizzera bottiglie impiegate come recipienti di misura deve comunicarlo all’Istituto federale di metrologia e sottoporgli per approvazione il proprio marchio

d’identificazione, che sarà pubblicato nei «Punt-Mark».

Capitolo 6 Controlli delle autorità

Art. 32 Autorità competente

Secondo l’articolo 27 dell’ordinanza in vigore il controllo e la sorveglianza del mercato compete alle autorità cantonali responsabili dell’esecuzione in materia di pesi e misure.

Secondo l’articolo 32 capoverso 1 della nuova ordinanza i Cantoni continueranno a essere incaricati del controllo del rispetto dell’ordinanza. Secondo l’articolo 32 capoverso 2 alcuni pochi settori parziali saranno tuttavia di competenza dell’Istituto federale di metrologia. Ad esso competerà in particolare il controllo delle bottiglie impiegate come recipienti di misura dei produttori svizzeri (al momento l’unico produttore svizzero è Vetropack).

L’articolo 32 capoverso 3 della nuova ordinanza disciplina la vigilanza dell’Istituto federale di metrologia sull’esecuzione presso i Cantoni. Il DFGP potrà fissare annualmente i punti fondamentali su cui vertono i controlli dell’Istituto federale di metrologia e chiedere un rapporto sulla loro attuazione (cfr. messaggio del 27 ottobre 2010 concernente la metrologia, FF 2010 7095).

Il capoverso 4 della futura ordinanza prevede che, su richiesta dell’Istituto federale di metrologia, gli uffici doganali possano partecipare ai controlli degli imballaggi preconfezionati e delle bottiglie impiegate come recipienti di misura.

Art. 33 Controllo degli imballaggi preconfezionati e delle bottiglie impiegate come recipienti di

misura

L’articolo 28 dell’ordinanza in vigore disciplina il controllo da parte della autorità competenti degli imballaggi preconfezionati e della conformità delle bottiglie impiegate come recipienti di misura. Tale controllo deve essere effettuato almeno una volta l’anno. L’articolo 31

dell’ordinanza in vigore disciplina i provvedimenti in caso di partita non conforme di imballaggi preconfezionati.

Nella nuova ordinanza i controlli degli imballaggi preconfezionati e delle bottiglie impiegate come recipienti di misura, nonché le misure in caso di non conformità, sono disciplinate dall’articolo 33.

L’articolo 33 capoverso 1 della nuova ordinanza disciplina i controlli che devono effettuare i servizi competenti:

a) presso il produttore, se la produzione avviene in Svizzera;

b) presso la persona fisica o giuridica che importa in Svizzera gli imballaggi preconfezionati o le bottiglie impiegate come recipienti di misura; o

c) a un altro livello del commercio, se i controlli secondo le lettere a o b non sono eseguibili.

L’articolo 33 capoverso 2 della nuova ordinanza rinvia all’allegato 2 per la procedura di controllo degli imballaggi preconfezionati e all’allegato 3 per la procedura di controllo delle bottiglie impiegate come recipienti di misura.

La procedura di controllo degli imballaggi preconfezionati dallo stesso contenuto nominale prevista dall’allegato 2 corrisponde senza modifiche alla procedura secondo l’attuale ordinanza del 12 giugno 1998 sulle prescrizioni tecniche concernenti le indicazioni di quantità che figurano sugli imballaggi preconfezionati industriali (RS 941.281.1).

La procedura di controllo delle bottiglie impiegate come recipienti di misura corrisponde alla procedura di controllo secondo la direttiva 75/107/CEE.