Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/121: Ordinanza sulle dichiarazioni e ordinanza sulle prescrizioni tecniche concernenti le indicazioni di quantità che figurano sugli imballaggi preconfezionati industriali · 27 pagine

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Art. 4 Indicazione della quantità

La quantità deve essere indicata in unità legali secondo l’ordinanza sulle unità o in numero di pezzi. Sugli imballaggi preconfezionati che giungono in Svizzera da uno Stato terzo e la cui quantità è indicata in unità non metriche (unità imperiali come p.es. fl., oz., ecc.), devono anche essere indicate le corrispondenti unità SI correttamente calcolate. È il caso soprattutto degli articoli cosmetici e dei profumi.

La quantità deve esser indicata in modo preciso. L’indicazione di un margine di oscillazione o espressioni come «circa» non sono consentite. Ciò vale anche nel caso in cui sugli imballaggi preconfezionati, oltre alla quantità in base al peso, alla lunghezza o alla superficie, è indicato anche il numero di pezzi.

L’indicazione di una quantità minima deve essere riconoscibile in quanto tale. Un siffatto imballaggio preconfezionato deve pertanto essere contrassegnato con la dicitura «min.» o «minimo» seguita dall’indicazione delle quantità. Se è indicata una quantità minima, non si applicano gli scarti per difetto tollerati dell’articolo 19 capoverso 3, poiché la quantità minima dichiarata deve essere raggiunta in ogni singolo caso.

Capitolo 2 Vendita di merce sfusa

Art. 5 Misurazione della quantità di merce

Vi è vendita di merce sfusa se una merce misurabile è offerta in altro modo che in imballaggi preconfezionato. Ciò è il caso quando la merce è pesata in presenza del consumatore. A titolo di esempio si può menzionare l’acquisto presso un macellaio che pesa la carne e ne definisce il prezzo in presenza del consumatore. Per vendita di merce sfusa s’intendono inoltre anche i casi in cui il consumatore si serve da sé pesando egli stesso la merce su una bilancia che stampa lo scontrino. In entrambi i casi gli strumenti di misurazione devono essere conformi all’ordinanza del 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misurazione (RS 941.210).

Secondo l’articolo 5 capoverso 2 il DFGP può prevedere eccezioni, in particolare per le merci che normalmente sono vendute al pezzo e non al peso. Esempi tipici sono i prodotti di panetteria di peso inferiore a 150 g, quali i cornetti e i panini, nonché diversa frutta e verdura.

Art. 6 Misurazione di merce parzialmente imballata

La merce parzialmente imballata e offerta in involucri aperti, quali ad esempio i cestini di albicocche, fragole, lamponi o mirtilli, non è considerata come imballaggio preconfezionato,

bensì costituisce un caso particolare di vendita di merce sfusa. È possibile che il peso della merce così imballata sia stato alterato. Nel punto di vendita il consumatore deve pertanto avere la possibilità di verificare o far verificare, mediante uno strumento di misurazione conforme all’ordinanza del 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misurazione (RS 941.210), il peso della merce offerta in vendita.