Progetto_Convenzione_sulle_ prestazioni_FFS_13-16

Consultazione 2011/118: Messaggio concernente il finanziamento dell'infrastruttura delle ferrovie svizzere (FFS e ferrovie private) e la convenzione sulle prestazioni tra la Confederazione e le FFS per gli anni 2013-2016 · 21 pagine

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Convenzione sulle prestazioni tra la Confederazione Svizzera e la società

anonima Ferrovie federali svizzere (FFS) per gli anni 2013–2016

c) altre condizioni quadro:

1. il risanamento della cassa pensioni FFS segue il programma conformemente alla modifica del 18 marzo 20116 della legge federale sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS);

2. nella pianificazione a medio termine sottoforma di offerta per l’ordinazione di infrastruttura si tiene conto di un rincaro dell’1 per cento per l’anno 2013 e dell’1,5 per cento per gli anni dal 2014 al 2016;

3. le FFS tutelano gli interessi del gestore per l’intera rete FFS, incluse le gallerie di base del San Gottardo e del Ceneri;

4. gli investimenti per l’entrata in servizio della galleria di base del San Gottardo e delle linee di accesso sono finanziati con i mezzi del fondo FTP;

5. dalla fine del 2012 le specifiche per l’ETCS-Level 1 Limited Supervision (L1 LS) sono parte integrante delle specifiche tecniche per l’interoperabilità (STI). Si presuppone che i requisiti specifici L1 LS siano sufficientemente stabili per poter programmare l’installazione sulle tratte degli standard L1 LS.

2. Gli obiettivi strategici e finanziari nell’ambito della strategia proprietaria

devono essere armonizzati con l’ordinazione di infrastruttura, il limite di spesa, l’evoluzione dei prezzi delle tracce orarie e la configurazione delle tariffe orientata alla domanda nei confronti dei clienti.

Art. 4 Delimitazione dei finanziamenti

1Con la presente convenzione la Confederazione accorda:

a) mezzi finanziari per indennizzare i costi non coperti e pianificati negli anni 2013-2016, compresi gli ammortamenti dell’infrastruttura ferroviaria delle FFS secondo quanto definito nell’articolo 62 capoverso 1 Lferr, nonché

b) mutui senza interessi rimborsabili condizionalmente per il finanziamento di investimenti volti ad adeguare la rete alle esigenze del traffico e ai progressi della tecnica.

2Ulteriori investimenti possono essere garantiti sia da un’espressa normativa della presente convenzione sia da un finanziamento speciale della Confederazione e dei Cantoni. Non sono oggetto della presente convenzione i finanziamenti speciali (fondo FTP, fondo infrastrutturale).

3Gli investimenti per terminali del traffico combinato e per binari di raccordo sostenuti dalla Confederazione con finanziamenti speciali non possono essere finanziati con mezzi supplementari della presente convenzione.

6 FF 2011 2499