Progetto_Convenzione_sulle_ prestazioni_FFS_13-16
Consultazione 2011/118: Messaggio concernente il finanziamento dell'infrastruttura delle ferrovie svizzere (FFS e ferrovie private) e la convenzione sulle prestazioni tra la Confederazione e le FFS per gli anni 2013-2016 · 21 pagine
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Convenzione sulle prestazioni tra la Confederazione Svizzera e la società
anonima Ferrovie federali svizzere (FFS) per gli anni 2013–2016
Art. 30 Finanziamento degli investimenti nell’infrastruttura
1La Confederazione risponde ai fabbisogni basilari in materia di investimenti concedendo indennità per l’onere d’ammortamento, oltre che mutui senza interessi rimborsabili condizionalmente.
2Il pagamento ha luogo di solito trimestralmente insieme alle indennità d’esercizio.
3La suddivisione dei contributi d’investimento in un pagamento a fondo perso (per l’indennità dell’onere d’ammortamento) e in mutui senza interessi rimborsabili condizionalmente è stabilita alla fine di ogni anno in base all’onere d’ammortamento effettivo (compresi gli ammortamenti diretti).
4I contributi di terzi agli investimenti nell’infrastruttura conformemente all’articolo 3 capoverso 4 LFFS si effettuano sotto forma di mutui senza interessi o contributi a fondo perso. È fatto salvo l’articolo 27 capoverso 3.
Sezione 6: Controlling
Art. 31 Controlling del finanziamento delle infrastrutture
1Il controlling (conduzione) del finanziamento infrastrutturale della Confederazione si fonda sull’OCFIF. Esso contribuisce all’investimento efficace ed efficiente dei mezzi stanziati nel limite di spesa a favore dell’infrastruttura.
2Le FFS sono responsabili delle decisioni operative e delle misure da adottare per il conseguimento degli obiettivi della presente convenzione.
Art. 32 Rapporti
1In riunioni regolari e mediante rapporti mensili (rapporto mensile Infrastruttura) le FFS informano l’UFT sullo stato della realizzazione degli obiettivi relativi agli indicatori convenuti nell’allegato. Entro la metà di marzo di ogni anno le FFS sottopongono all’UFT un rapporto annuale completo sul raggiungimento degli obiettivi e sull’attuazione degli investimenti di ampliamento convenuti.
2Le FFS mettono a disposizione dell’UFT tutte le informazioni basilari necessarie a quest’ultimo per un efficace controlling del finanziamento dell'infrastruttura) In un rapporto annuo sullo stato della rete, redatto in base alle esigenze dell’UFT, forniscono informazioni approfondite sullo stato degli impianti dell’infrastruttura.
Art. 33 Procedura in caso di scostamento dagli obiettivi
In caso di scostamenti dagli obiettivi l’UFT può disporre sanzioni organizzative o finanziarie basandosi sull’articolo 22 capoverso 4 OCFIF.
Art. 34 Documenti rilevanti
1Le FFS mettono a disposizione dell’UFT tutti i documenti rilevanti per il controlling della presente convenzione.