Progetto_Convenzione_sulle_ prestazioni_FFS_13-16
Consultazione 2011/118: Messaggio concernente il finanziamento dell'infrastruttura delle ferrovie svizzere (FFS e ferrovie private) e la convenzione sulle prestazioni tra la Confederazione e le FFS per gli anni 2013-2016 · 21 pagine
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Convenzione sulle prestazioni tra la Confederazione Svizzera e la società
anonima Ferrovie federali svizzere (FFS) per gli anni 2013–2016
b) predispone e sviluppa gli strumenti di pianificazione (NeTS) per l’elaborazione
dell’orario per l’intera rete ferroviaria svizzera;
c) allestisce l’orario ufficiale per l’insieme dei trasporti pubblici e la raccolta
comune degli orari ferroviari a disposizione del pubblico, conformemente all’articolo 13 della legge del 20 marzo 200910 sul trasporto di viaggiatori;
d) pianifica le capacità a medio-lungo termine sulla rete a scartamento normale
(compresi i progetti cui sono destinati finanziamenti speciali);
e) esercita e mantiene la qualità di una piattaforma centrale per l’informazione ai
clienti, che raccoglie i dati sull’orario (orario previsto, orario effettivo, previsione), li elabora e li mette a disposizione degli utenti interessati. La comunicazione ha luogo, nella misura del possibile, tramite interfacce standard; per le piccole imprese sarà offerta anche la possibilità di effettuare interrogazioni online;
f) fornisce in veste di capofila di sistema le prestazioni per l’introduzione del
sistema ETCS sulla rete a scartamento normale in base al contratto tra l'UFT e le FFS del 4 ottobre 2005;
g) mette a disposizione e offre servizi della rete GSM-R nella veste di capofila di
sistema per l’introduzione del sistema GSM-R sull’intera rete ferroviaria svizzera;
h) realizza, esercita e mantiene le sottostazioni e i convertitori di frequenza
necessari per l’approvvigionamento di corrente di trazione per la rete a scartamento normale;
i) è responsabile della pianificazione della rete a livello nazionale nonché della
realizzazione, dell’esercizio e della manutenzione dell’approvvigionamento di corrente di trazione 132 kV/16.7 Hz per la rete a scartamento normale. Questi compiti devono essere finanziati mediante il prezzo della corrente di trazione fissato dall’UFT su domanda delle FFS;
j) è l'impresa guida per i trasporti pubblici su ferrovia a norma dell'articolo 6
capoverso 1 lettera l dell'ordinanza del 1° settembre 200411 concernente il coordinamento dei trasporti in caso di sinistro (OCTS).
Art. 23 Indennità d’esercizio
Per gli anni 2013–2016 la Confederazione accorda alle FFS indennità d’esercizio per un importo pari a 1146 milioni di franchi per la fornitura delle prestazioni d’infrastruttura ordinate negli articoli 20 e 22.
Art. 24 Contributi d’investimento
Accettando l’ordinazione della Confederazione, le FFS si impegnano a gestire, a mantenere e a sviluppare ulteriormente la loro infrastruttura in conformità con gli
10 RS 745.1
11 SR 520.16