Progetto_Convenzione_sulle_ prestazioni_FFS_13-16

Consultazione 2011/118: Messaggio concernente il finanziamento dell'infrastruttura delle ferrovie svizzere (FFS e ferrovie private) e la convenzione sulle prestazioni tra la Confederazione e le FFS per gli anni 2013-2016 · 21 pagine

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Convenzione sulle prestazioni tra la Confederazione Svizzera e la società

anonima Ferrovie federali svizzere (FFS) per gli anni 2013–2016

Sezione 1: Oggetto e basi

Art. 1 Oggetto

1La presente convenzione sulle prestazioni stabilisce gli obiettivi della società anonima Ferrovie federali svizzere per gli anni 2013–2016.

2Essa definisce l’offerta infrastrutturale ordinate dalla Confederazione alle FFS per gli anni 2013-2016.

Art. 2 Basi legali

La presente convenzione si fonda sull’articolo 8 LFFS e sugli articoli 49-57 Lferr nonché sull’ordinanza del 4 novembre 20093 sulle concessioni e sul finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria (OCFIF).

Art. 3 Condizioni quadro per la negoziazione della convenzione sulle

prestazioni

1Le condizioni quadro essenziali per la determinazione delle reciproche prestazioni sono:

a) I prezzi delle tracce orarie, il cui importo è determinato ai sensi dell’ordinanza

del 25 novembre 19984 concernente l’accesso alla rete ferroviaria (OARF) e delle disposizioni esecutive del 7 giugno 19995 dell’ordinanza sull’accesso alla rete ferroviaria (DE-OARF). Per la durata della convenzione sulle prestazioni fanno stato i seguenti contributi di copertura:

1. trasporto regionale di viaggiatori: l’8 per cento del ricavo dei servizi di trasporto;

2. trasporto di viaggiatori a lunga distanza: con riserva della modifica della concessione da effettuare, il 13 per cento del ricavo dei servizi di trasporto (in base alla concessione per il traffico a lunga distanza n. 584);

3. traffico merci: 0.

b) altre condizioni quadro finanziarie:

1. costi dell’acquisto di corrente elettrica per FFS Infrastruttura: 11 cent./kWh (dalle sottostazioni); in caso di esigenza dimostrata, aumento al più presto dal 1° gennaio 2015;

2. contributo di compensazione del settore immobiliare delle FFS e del settore centrale destinati a FFS Infrastruttura: 150 milioni di franchi annui;

3. computo dei vantaggi ZVV: 51 997 149 franchi annui (comprensivi del rimborso del debito maturato a fine 2012).

3 RS 742.120

4 RS 742.122

5 RS 742.122.4