Progetto_Convenzione_sulle_ prestazioni_FFS_13-16

Consultazione 2011/118: Messaggio concernente il finanziamento dell'infrastruttura delle ferrovie svizzere (FFS e ferrovie private) e la convenzione sulle prestazioni tra la Confederazione e le FFS per gli anni 2013-2016 · 21 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 17Fedlex · Progetto

Convenzione sulle prestazioni tra la Confederazione Svizzera e la società

anonima Ferrovie federali svizzere (FFS) per gli anni 2013–2016

2Le basi pianificatorie necessarie all’elaborazione della presente convenzione (art. 3) devono essere conservate per 10 anni.

Art. 35 Controlling degli obiettivi del proprietario per le FFS

I dettagli sul rapporto in merito al raggiungimento degli obiettivi strategici del Consiglio federale per le FFS (sezione 2) sono concordati nella strategia sul rapporto di proprietà.

Sezione 7: Modifiche, entrata in vigore, validità

Art. 36 Modifiche della convenzione sulle prestazioni

1La presente convenzione è valida di principio per quattro anni. Eventuali modifiche necessitano dell’approvazione delle Camere federali. Se nell’ambito del processo di stesura del budget vengono decisi importi diversi da quelli citati all’articolo 28 della presente convenzione, occorre verificare se la convenzione può essere rispettata. Se si rende necessario un adeguamento, questo deve essere approvato dalle Camere insieme al budget.

2Se si verificano cambiamenti di rilievo relativi a una o più condizioni quadro di cui all’articolo 3 che esulano dall’ambito di responsabilità delle parti contraenti, queste avviano trattative per adeguare la convenzione. Esse modificano la convenzione in modo tale da ripristinare gli interessi e gli obblighi sanciti nella presente convenzione. Le modifiche sono effettuate da parte della Confederazione conformemente all’articolo 8 capoverso 3 LFFS.

Art. 37 Entrata in vigore e validità

La presente convenzione entra in vigore il 1° gennaio 2013 e si applica fino al 31 dicembre 2016.

In nome In nome

delle Ferrovie federali svizzere del Consiglio federale svizzero

Presidente del Consiglio d’amministrazione: Presidente della Confederazione:

CEO: Cancelliera della Confederazione: