Progetto_Convenzione_sulle_ prestazioni_FFS_13-16

Consultazione 2011/118: Messaggio concernente il finanziamento dell'infrastruttura delle ferrovie svizzere (FFS e ferrovie private) e la convenzione sulle prestazioni tra la Confederazione e le FFS per gli anni 2013-2016 · 21 pagine

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Convenzione sulle prestazioni tra la Confederazione Svizzera e la società

anonima Ferrovie federali svizzere (FFS) per gli anni 2013–2016

b) le formazioni in vista della messa in servizio, se non rientrano nell’ambito di competenza delle imprese di trasporto ferroviario.

Art. 21 Delimitazione delle prestazioni ordinate

Le seguenti prestazioni non devono essere fonte di costi non coperti per FFS Infrastruttura, né direttamente né indirettamente:

a) distribuzione di titoli di trasporto;

b) costruzione, esercizio e manutenzione di impianti per la produzione di corrente e il trasporto di energia;

c) costruzione, esercizio e manutenzione di impianti per l’approvvigionamento di acqua ed energia a 50 Hz, se quest’ultimo eccede il proprio fabbisogno;

d) investimenti nonché manutenzione ed esercizio di impianti di informazione alla clientela nell’infrastruttura, che oltrepassano gli standard stabiliti con l’UFT e non riguardano la piattaforma centrale d’informazione di cui all’articolo 22 lettera e;

e) costruzione ed esercizio di terminali del traffico combinato (il finanziamento in virtù della presente convenzione è possibile nella misura in cui non è stato concordato nessun sostegno finanziario secondo l’ordinanza del 4 novembre 20098 sul promovimento del trasporto di merci per ferrovia ;

f) costruzione ed esercizio di binari di raccordo (il finanziamento in virtù della presente convenzione è possibile nella misura in cui non è stato concordato nessun sostegno finanziario secondo l’ordinanza del 26 febbraio 19929 sui binari di raccordo);

g) prestazioni di servizio (secondo l’art. 23 OARF) per le ITF;

h) assunzione parziale di compiti del gruppo, di altre divisioni o di terzi, che non sono correlati al settore dell’infrastruttura;

i) finanziamenti preliminari di investimenti;

j) direzione della pianificazione di offerte supplementari all’usuale offerta di base a livello svizzero o per misure alle quali deve essere data la preferenza rispetto alla pianificazione della Confederazione.

Art. 22 Ordinazione di prestazioni che esulano dalla rete delle FFS

La Confederazione ordina a FFS Infrastruttura le seguenti prestazioni che esulano dalla rete delle FFS:

a) Nell’ambito del processo di assegnazione delle tracce, FFS Infrastruttura

elabora l’orario annuale in base alle convenzioni vigenti con le imprese ferroviarie interessate a destinazione del servizio di assegnazione delle tracce;

8 RS 740.12

9 RS 742.141.51