Progetto_Convenzione_sulle_ prestazioni_FFS_13-16

Consultazione 2011/118: Messaggio concernente il finanziamento dell'infrastruttura delle ferrovie svizzere (FFS e ferrovie private) e la convenzione sulle prestazioni tra la Confederazione e le FFS per gli anni 2013-2016 · 21 pagine

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Convenzione sulle prestazioni tra la Confederazione Svizzera e la società

anonima Ferrovie federali svizzere (FFS) per gli anni 2013–2016

finanziata dalla sola Confederazione, compresi i servizi centrali esplicitamente ordinati nella presente convenzione per la rete ferroviaria svizzera.

2I costi non coperti previsti in base alle trattative per gli anni 2013–2016 – stato del 3 novembre 2011 – servono come base per il calcolo dell’indennità per l’infrastruttura. Le modifiche successivamente apportate alla pianificazione finanziaria non comportano adeguamenti delle indennità.

Art. 19 Tratte e nodi da gestire

1L’ordinazione della Confederazione comprende l’esercizio7, la manutenzione, il rinnovo e l’ulteriore sviluppo puntuale di tutte le tratte e i nodi della rete delle FFS compresi le linee di trazione, le sottostazioni e i convertitori di frequenza.

2La pianificazione dei lavori di mantenimento e ampliamento è orientata alle esigenze. FFS Infrastruttura la stabilisce d’intesa con le ITF nelle disposizioni di accesso alla rete.

3Le seguenti stazioni di smistamento sono comprese nell’ordinazione: Basilea RB, Buchs (SG), Chiasso SM, Losanna Triage, RB Limmattal (compreso l’impianto di smistamento di Zurigo Mülligen), RB Däniken. Le FFS verificano periodicamente il numero delle stazioni di smistamento necessarie.

4FFS Infrastruttura mantiene gli impianti di carico e scarico delle merci esistenti al 1° gennaio 2013. Tali impianti possono essere chiusi solo se si prevede che non saranno più utilizzati per un periodo prolungato o se il loro mantenimento risulta molto antieconomico. L’UFT deve essere previamente informato delle chiusure previste.

5FFS Infrastruttura può gestire altre tratte su incarico di terzi. L’indennità per l’esercizio di tali tratte non è oggetto della presente convenzione.

Art. 20 Integrazione delle gallerie di base NFTA del San Gottardo

e del Ceneri

1Le FFS sono responsabili dell’integrazione nella propria rete delle gallerie di base NFTA del San Gottardo (al cambio d’orario 2016) e del Ceneri (prevedibilmente nel 2018/19).

2Tale integrazione comprende la pianificazione e la predisposizione dei processi, dei mezzi d’esercizio e degli impianti necessari all’esercizio e alla manutenzione.

3Il finanziamento avviene tramite il Fondo FTP.

4Il fabbisogno di fondi per la preparazione dell’esercizio è considerato nel limite di spesa inerente alla convenzione sulle prestazioni. Ne fanno parte:

a) l’elaborazione dei necessari presupposti e piani relativi al prezzo delle tracce, all’orario e al Network Statement;

7 Escluso l’esercizio sui segmenti di tratta dell’asse del Lötschberg (Gümligen)–(Thun) e (Sierre/Siders)–(Domodossola), che è svolto da BLS Netz AG su mandato della Confederazione.