Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/25: Revisioni nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso · 2 pagine

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Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP

Unità di direzione protezione dei consumatori

Ordinanza del DFI concernente l’olio e il grasso commestibili nonché i prodotti da essi ottenuti (RS 817.022.105)

Spiegazioni

Introduzione

L’ordinanza concernente l’olio e il grasso commestibili nonché i prodotti da essi ottenuti è stata aggiornata per quanto concerne le caratteristiche qualitative dell’olio d’oliva e adeguata alle disposizioni corrispondenti dell’UE. Negli ultimi anni nell’UE sono stati inoltre valutati e ammessi come novel food diversi oli specifici. Affinché questi oli, che si distinguono da quelli classici di origine vegetale o animale, non necessitino più di un’autorizzazione in Svizzera, si è deciso di inserirli in questa ordinanza.

Commento alle modifiche

Art. 1 cpv. 1 lett. g

Siccome i nuovi oli commestibili si differenziano sensibilmente dagli oli commestibili tradizionali in termini di composizione specifica e di impiego, è stata inserita appositamente una nuova lettera.

Art. 2-5 e allegato 1a

Le attuali disposizioni sull’olio d’oliva erano obsolete e poco precise. Si è reso necessario un aggiornamento e un adeguamento delle disposizioni svizzere a quelle dell’UE per evitare che continuassero a persistere differenze qualitative. L’introduzione di disposizioni più dettagliate sull’olio d’oliva ha comportato un adeguamento e talvolta una riformulazione degli articoli 2-5. Si è deciso di non recepire le dimensioni massime dell’imballaggio per la consegna dell’olio d’oliva al consumatore finale.

Le modifiche sono avvenute sulla base del regolamento (CE) n. 1234/20071 nonché del regolamento di esecuzione (UE) n. 29/20122 e del regolamento (CEE) n. 2568/913.

Le definizioni «vaporizzato cautamente», «spremuto a freddo, vaporizzato cautamente» e «raffinato cautamente» dell’articolo 3 capoverso 3 e dell’articolo 5 capoverso 1 sono state abrogate, poiché non implicano alcun criterio qualitativo e inoltre non era chiaro il significato di queste indicazioni.

Sezione 2a e allegati 3-11

Gli alimenti finora sconosciuti nella nostra cultura potevano essere autorizzati nell'UE a precise condizioni, dopo un esame scientifico e in base alle disposizioni del regolamento (CE) n. 258/974. Dopo una prima autorizzazione i prodotti possono essere impiegati a determinate condizioni. Molti di questi nuo-

1Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli; GU L 299 del 16.11.2007, pagg. 1.

2Regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione relativo alle norme di commercializzazione dell’olio d’oliva, GU L 12 del 14.1.2012, pagg. 14.

3Regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti; GU L 248 del 5.9.1991, pagg. 1.

4Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari; GU L 43 del 14.2.1997, pagg. 1.

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